Con la sentenza che si annota (Cass. III 15676 del. 22.04.2022, sentenza al link), la Corte nomofilattica offre alcune precisazioni sulla nozione di fatto sopravvenuto ai fini della revoca del sequestro , ex art. 321 III co cpp, pur in presenza di c.d. giudicato cautelare.
Al riguardo, nella sentenza de qua si evidenzia anzitutto che il giudicato cautelare copre soltanto le questioni, direttamente o indirettamente, dedotte, ma NON anche quelle deducibili.
Inoltre, visto il tenore del ricorso, si è affermato che il fatto nuovo utile a travolgere il giudicato può ravvisarsi anche in un mutamento giurisprudenziale, purché connotato da caratteristiche di stabilità e univocità.
Avuto riguardo ad altro profilo, la Corte ha precisato che l' errore di diritto incolpevole non può consistere in una mera acquiescenza della pubblica amministrazione, dovendo al riguardo sussistere un comportamento positivo della stessa o un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale.