La Terza Sezione penale, in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, ha affermato che, nel giudizio penale di appello celebrato nella vigenza dell’art. 23 del d.l. 9 novembre 2020, n. 149 (abrogato a far data dal 24/12/2020), ove sia stata disposta la rinnovazione dell’istruttoria in accoglimento della richiesta della parte civile, è consentita la presenza in udienza dell’imputato, sicché è affetta da nullità a regime intermedio per violazione del diritto di intervento ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la sentenza emessa a seguito del provvedimento presidenziale che abbia disposto l’allontanamento dall’aula del predetto.