Con la sentenza che si annota (Cass. pen., sez. V, ud. 22 marzo 2022- dep. 27 aprile 2022, n. 16214, relatore Pistorelli, sentenza al link) la Corte nomofilattica ha annullato la condanna riportata, ai soli effetti civili, da un avvocato che aveva autenticato una sottoscrizione apposta in calce ad un mandato difensivo e risultata falsa.
Al riguardo, la Corte ha anzitutto considerato che <<è pacifico che il potere certificativo attribuito all'esercente la professione di avvocato abbia ad oggetto esclusivamente l'autografia della sottoscrizione e non anche l'apposizione in presenza della medesima>>, precisando che <<quella dell'autenticazione "differita" è prassi tutt'altro che inusuale e comunque non illecita, ..., fermo restando ... che il legale nell'esercizio del suo potere attestativo sia certo dell'identità del sottoscrittore>>.
Pertanto per ricorrere il reato di cui all'art. 481 c.p. il legale deve avere consapevolezza che la firma di cui sta attestando la autencità sia falsa.