14 aprile 2022

Non ricorrere una nullità assoluta per l'omessa contestazione al detenuto, prima dell'udienza disciplinare, dell'addebito: è sanabile



Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, riformando il dictum del Magistrato di sorveglianza,  accoglieva il reclamo proposto da un detenuto che contestava la decisione del Consiglio di disciplina dell'istituto penitenziario, con cui era stata inflitta la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività ricreative e sportive per giorni tre

In particolare il Tribunale di sorveglianza riteneva violato il diritto di difesa del detenuto, poiché l'addebito disciplinare era stato contestato lo stesso giorno in cui era stato convocato il Consiglio di disciplina.  

Il Ministro della Giustizia interponeva ricorso avverso la predetta ordinanza, lamentando la violazione ed erronea applicazione delle norme che regolano il procedimento disciplinare. Più esattamente il ricorrente adduceva che non è previsto uno specifico termine a difesa tra la contestazione e la vocatio innanzi all'organo di disciplina, essendo <<sufficiente che il lasso di tempo consenta di predisporre una difesa>>. E che nel caso specifico il tempo concesso fosse sufficiente sarebbe desumibile proprio dalla  <<mancata contestazione di un tempo insufficiente per discolparsi, avendo il detenuto soltanto negato l'addebito nel merito>>. Inoltre il Tribunale di sorveglianza avrebbe errato nel ravvisare una nullità assoluta del procedimento, giacché la Suprema Corte con la sentenza n. 30038 del 2020 ha affermato che l' invocata nullità dovesse essere eccepita prima dell'udienza dinanzi al Consiglio di disciplina, cosa che nel caso non si era verificata. 

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 13197 Anno 2022 (sentenza al link ), ha accolto il ricorso.

Al riguardo il Collegio ha sì riconosciuto il diritto del detenuto incolpato a <<disporre di un congruo termine per preparare le proprie difese>>, tuttavia la violazione di siffatto termine non integra una nullità assoluta e pertanto <<la violazione deve essere eccepita dalla parte che abbia patito una lesione delle sue facoltà prima del compimento dell'attività processuale cui essa si riferiva>>. 

Il presupposto degli argomenti dispiegati dalla Corte è che <<la sottoposizione del procedimento disciplinare alle disciplina delle nullità processuale comporta anche l'applicazione delle regole generali dettate in materia di deducibilità delle nullità, tra le quali vanno ricordate le disposizioni dettate dall'art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.>>. 

Orbene, v'è da chiedersi se tale applicazione delle regole generali sulle nullità, compresa la rinuncia ad eccepirle, possa prescindere dalla circostanza che nel procedimento penale il quisque de populo è assistito da un difensore. Nel caso di specie è avvenuto altrettanto ? Oppure il recluso cui la contestazione è stata mossa lo stesso giorno del giudizio disciplinare neppure ha potuto consultare un avvocato ? Ove così fosse, dal verbale del collegio di disciplina risulta che qualcuno si è dato carico di informarlo che se avesse ritenuto il termine concesso non congruo avrebbe avuto diritto ad un differimento ?  

 

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