07 aprile 2022

Se non si rettificano le risultanze del casellario non può procedersi alla revoca della sospensione.

La Procura presso il Tribunale di Marsala chiedeva al Giudice dell'esecuzione la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena nei confronti di un condannato che ne aveva usufruito più di due  volte. Sennonchè il Giudice adito rigettava l'istanza di revoca, osservando che la prima delle sentenze rispetto alla quale si instava per la revoca era annotata nel casellario nei confronti di un soggetto omonimo, ma nato in un anno diverso.

L'istante interponeva ricorso adducendo violazione di legge perché il Giudice avrebbe acquisire la sentenza e verificare le generalità del soggetto condannato: in altri termini il ricorrente supponeva un errore di registrazione ad opera degli uffici del casellario, che il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto accertare. 

La Corte con la sentenza n.9497/2022 (sentenza al link) ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione del canone dell'autosufficienza, giacché difettava l'allegazione della sentenza, in tesi, erroneamente registrata.

Ma ciò che preme rilevare è che, secondo la Corte, il ricorso non poteva comunque essere accolto finché l'asserito errore degli addetti al Casellario non venga corretto attraverso la procedura ex art. 40 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario (dpr 313/2002). Si rammenti al riguardo che giusta l'invocata disposizione <<sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti decide, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall'articolo 666 del codice di procedura penale, il tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio locale nel cui ambito territoriale e' nata la persona cui e' riferita l'iscrizione o il certificato, o il Tribunale di Roma, per le persone nate all'estero, o delle quali non e' stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato>>. 

A seguito della correzione, chiosano i Giudici nomofilattici, si potrà interporre nuova istanza di revoca. 

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