26 aprile 2022

La Corte costituzionale scivola verso funzioni legislative


Con la sentenza n. 95/22 (ud. 09.03.2022- dep. 14.04.2022, relatore F. Viganò), la Corte Costituzionale ha dichiarato  <<l’illegittimità costituzionale dell’art. 726 del codice penale, come sostituito dall’art. 2, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «da euro 5.000 a euro 10.000» anziché «da euro 51 a euro 309>>(sentenza al link). 

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal Giudice di pace di Sondrio, sub specie di lesione dell' art. 3 della Costituzione

In particolare il Giudice a quo aveva lamentato che l'attuale sanzione amministrativa prevista per gli atti contrari alla pubblica decenza,  tra 5000 e 10.000 euro (nel caso di specie l'atto consisteva nell' avere orinato in luogo pubblico all’interno del parcheggio di una discoteca) risultasse sproporzionata rispetto a quella prevista per la più grave fattispecie colposa di atti osceni in luogo pubblico, sanzionata, dopo la trasformazione in illecito amministrativo, con una pena pecuniaria compresa tra euro 51 e 309. 

La Corte ha condiviso l'assunto del Giudice di pace, poiché la scelta sanzionatoria operata dal legislatore è risultata <<macroscopicamente incoerente rispetto ai livelli medi di sanzioni amministrative previste per illeciti amministrativi di simile o maggiore gravità>>, quali la perpetrazione (colposa) di atti osceni in luogo pubblico oppure l'aver violato di oltre 60 km orari il limite massimo di velocità consentito, condotta punita con una sanzione amministrativa compresa tra 845 e 3.382 euro.

Ciò posto, quel che rileva sono le considerazioni spese dalla Corte per giustificare la sua scelta sanzionatoria.

I Giudici delle leggi hanno anzitutto osservato che la recente giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto che, una volta accertato un vulnus a un principio o a un diritto riconosciuti dalla Costituzione,  «non può essere di ostacolo all’esame nel merito della questione di legittimità costituzionale l’assenza di un’unica soluzione a “rime obbligate” per ricondurre l’ordinamento al rispetto della Costituzione, ancorché si versi in materie riservate alla discrezionalità del legislatore» (sentenza n. 62 del 2022), risultando a tal fine sufficiente la presenza nell’ordinamento di una o più soluzioni “costituzionalmente adeguate”, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore (ex plurimis, sentenze n. 28 del 2022, n. 63 del 2021, n. 252 e n. 224 del 2020, n. 99 e n. 40 del 2019, n. 233 e n. 222 del 2018).

Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la soluzione, suggerita dal remittente, di equiparare la sanzione della condotta di atti contrari alla pubblica decenza a quella prevista per la peculiare ipotesi di atti osceni realizzati per colpa, possa ritenersi costituzionalmente adeguata.

Il dato che interessa gli operatori di ogni ramo del diritto è l'evidente e costante trasformazione del Giudice della costituzionalità delle leggi in una sorta di legislatore         

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