La Terza Sezione penale ha affermato che anche i crediti di imposta ceduti ai sensi dell’art. 121 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativa alla disciplina del “superbonus 110%”, possono dar luogo, in quanto derivanti direttamente dal diritto originario in capo al committente alla detrazione d’imposta di costi in realtà non sostenuti, al delitto previsto dall’art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, se utilizzati in compensazione dal cessionario, avendo natura di crediti non spettanti o inesistenti.