Per come abbiamo già indicato nel nostro post del 24.12., si
avvicina il momento della conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre
2022, n. 162 (recante misure urgenti in materia di divieto di concessione
dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non
collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione
anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali).
Il disegno di legge di iniziativa
governativa per la conversione del d.l. è ampiamente intervenuto sul corpus
di norme transitorie già previsto dalla c.d. Riforma Cartabia. L’intervento è
consistito tanto in modifiche alle norme già previste dalla Riforma, quanto
nella introduzione di nuove disposizioni. L’esito dell’operazione parlamentare appare
ancora una volta assai complesso e di non facilissima lettura, sia per le norme
in sé (si veda al riguardo i rilievi del Comitato per la legislazione della
Camera, di cui abbiamo dato conto nel nostro post del 24.12.2022) sia per la
tecnica legislativa prescelta di inserzione e rimaneggiamenti delle norme già previste,
piuttosto che di una riscrittura delle stesse, onde renderne più agevole la
lettura e quindi la stessa comprensione.
Ci appare allora opportuno
provare a offrire una ricostruzione di insieme in questa sede limitata soltanto
alla normativa del suddetto corpus. Con l’avvertenza che il nostro post potrebbe contenere errori.
Riporteremo in primo luogo le singole disposizioni contente
nel TITOLO VI del D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150, dedicato anche alle DISPOSIZIONI
TRANSITORIE, quindi riporteremo per ciascuna di esse l’enunciato normativo del
progetto di conversione del d.l. 162 nella parte di interesse, oppure la locuzione "NON MODIFICATO". Gli enunciati normativi contrassegnati dal bis o ter verrano inseriti nella loro naturale sede ordinale.
ART. 85 D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 (Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità)
1.Per i reati perseguibili a querela della
persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima
della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione
della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in
precedenza notizia del fatto costituente reato.
2. Quando, per i reati di cui al comma 1, alla
data di entrata in vigore del presente decreto è stata già esercitata l’azione
penale, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di
esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la
persona offesa è stata informata. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice
effettua ogni utile ricerca anagrafica, ove necessaria. Prima dell’esercizio
dell’azione penale, provvede il pubblico ministero.
Art. 5-bis del disegno di legge – (Modifiche all’articolo
85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni
transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità) –
All’articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
150, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è
sostituito dal seguente: “2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le
misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro
venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’autorità
giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l’autorità
giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi
della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo
periodo i termini previsti dall’articolo 303 del codice di procedura penale
sono sospesi”; b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: “2-bis.
Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l’articolo 346
del codice di procedura penale. 2-ter. Per i delitti previsti dagli articoli
609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d’ufficio
quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della
persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto”.
Art. 5-ter.
– (Introduzione dell’articolo 85-bis del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di termini per la
costituzione di parte civile)
Nei
procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti
nell’udienza preliminare, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo
5, comma 1, lettera c), del presente decreto e continuano ad applicarsi le
disposizioni dell’articolo 79 e, limitatamente alla persona offesa,
dell’articolo 429, comma 4, del codice di procedura penale, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore del presente decreto”.
ART. 86 (Disposizioni transitorie in materia di notificazioni
al querelante)
1.Per le querele presentate prima
dell’entrata in vigore del presente decreto, le notificazioni al querelante
sono eseguite ai sensi dell’articolo 33 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Quando il querelante non ha
nominato un difensore, le notificazioni si eseguono presso il domicilio
dichiarato o eletto dal querelante. In mancanza di dichiarazione o elezione di
domicilio, le notificazioni sono eseguite a norma dell’articolo 157, commi 1,
2, 3, 4 e 8, del codice di procedura penale.
NON MODIFICATO
ART. 87 (Disposizioni transitorie in materia di processo
penale telematico)
1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi
entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
sono definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la
notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale,
anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del
Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e, in ogni caso, assicurando
la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del
compimento dell’atto. 159
2. Nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e
del regolamento di cui al comma 1, ulteriori regole tecniche possono essere
adottate con atto dirigenziale del Direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi
entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il
Consiglio nazionale forense, sono individuati gli uffici giudiziari e le
tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non
telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione
al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione.
4. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di
transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici
giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad
applicarsi, nel testo vigente al momento dell’entrata in vigore del presente
decreto, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 116, comma
3-bis, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3,
391-octies, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo periodo,
461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4, del codice di procedura
penale, nonché le disposizioni di cui l’articolo 154, commi 2, 3 e 4 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis,
2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter,
175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di
procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applicano a
partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti
di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal
regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di
atti in esso indicati. Sino alle stesse date, la dichiarazione e l’elezione di
domicilio prevista dal comma 2 dell’articolo 153-bis del codice di procedura
penale, come introdotto dall’articolo 10, comma 1, lettera e), del presente
decreto, nonché le comunicazioni previste dal comma 3 dello stesso articolo
153-bis sono effettuate con le forme ivi previste in alternativa al deposito in
via telematica.
6. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto
dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di
atti in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo
164 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
dell’articolo 24, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
in relazione agli atti del procedimento penale militare, ma i regolamenti di
cui ai commi 1 e 3 sono adottati, entro il 31 dicembre 2023, con decreto del
Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio della magistratura militare e il
Garante per la protezione dei dati personali. Le ulteriori regole tecniche di
cui al comma 160 2 possono essere adottate, d’intesa con il Consiglio della
magistratura militare, con atto dirigenziale del responsabile della transizione
al digitale del Ministero della difesa.
Art. 5-quater. – (Modifiche all’articolo 87
del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni
transitorie in materia di processo penale telematico).
1. All’articolo 87 del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: “, e dell’articolo 24, commi da 1 a 3, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 2020, n. 176” sono soppresse e dopo il primo periodo sono
aggiunti i seguenti: “Entro il medesimo termine le parti private possono
presentare l’atto di impugnazione davanti a un agente consolare all’estero. In
tal caso, l’atto è immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha
emesso il provvedimento impugnato”; b) dopo il comma 6 sono inseriti i
seguenti: “6-bis. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei
regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal
regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti
in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze
indicati dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale,
dell’opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall’articolo 410 del
codice di procedura penale, della denuncia di cui all’articolo 333 del codice
di procedura penale, della querela di cui all’articolo 336 del codice di
procedura penale e della relativa procura speciale, nonché della nomina del
difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’articolo 107 del
codice di procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica presso
i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo
penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale per i
sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e con le
modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al regolamento
di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il
deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta
di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità
stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro
le ore 24 del giorno di scadenza. 6-ter. Con uno o più decreti del Ministro
della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il
deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-bis. 6-quater. Il
malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal
Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, con provvedimento
pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con
indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per
il deposito degli atti è prorogato di diritto fino al giorno successivo al
ripristino della funzionalità del portale. L’autorità giudiziaria può
autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per
ragioni specifiche. 6-quinquies. Per gli atti di cui al comma 6-bis e per
quelli individuati ai sensi del comma 6-ter, l’invio tramite posta elettronica
certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge”.
Art. 5-quinquies. – (Introduzione dell’articolo
87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante
disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di
deposito di atti, documenti e istanze)
Dopo l’articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente: “Art. 87-bis. – (Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze)
1. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell’articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l’invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.
2. Ai fini dell’attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l’atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimo personale provvede altresì all’inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell’atto ricevuto con l’attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell’ufficio e dell’intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.
3. Quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto un’impugnazione, l’atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all’originale.
4. L’atto di impugnazione è trasmesso tramite posta elettronica certificata dall’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate.
5. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 3 e 4, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell’ufficio del giudice dell’impugnazione, individuato ai sensi del comma 1.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l’atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, è trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all’articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.
7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell’atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l’impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l’atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1; c) quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio competente a decidere il riesame o l’appello.
8. Nei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza l’inammissibilità dell’impugnazione e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato.
9. Ai fini dell’attestazione del deposito degli atti trasmessi
tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 4 a 6 e della
continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai
sensi del comma 2”.
ART. 88 (Disposizioni transitorie in materia di restituzione
nel termine)
1. Nei procedimenti che hanno ad oggetto reati
commessi prima del 1° gennaio 2020, nei quali sia disposta la restituzione nel
termine prevista dall’articolo 175, comma 2.1, del codice di procedura penale
non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso
tra la scadenza dei termini per impugnare di cui all’articolo 585 del codice di
procedura penale e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito
dell’ordinanza che concede la restituzione.
NON MODIFICATO
Art. 5-sexies. – (Introduzione dell’articolo
88-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante
disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari)
Dopo l’articolo 88 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente: “Art. 88-bis. – (Disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari) –
1. Le disposizioni degli articoli 335-quater, 407-bis e 415-ter del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale, nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice. Tuttavia, le disposizioni dell’articolo 335-quater del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, si applicano in ogni caso in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nei procedimenti di cui al comma 1 continuano ad
applicarsi le disposizioni degli articoli 405, 406, 407, 412 e 415-bis del
codice di procedura penale e dell’articolo 127 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nel testo vigente prima della data di
entrata in vigore del presente decreto”.
Art. 5-septies. – (Introduzione dell’articolo
88-ter del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante
disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non
luogo a procedere)
Dopo l’articolo 88-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente: “Art. 88-ter. – (Disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere) – 1. Le disposizioni di cui all’articolo 23, comma 1, lettera m), in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo la data di entrata in vigore del presente decreto”.
ART. 89 (Disposizioni transitorie in materia di assenza)
1. 1 Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell’imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato.
2. 2 Quando, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, nell’udienza preliminare o nel giudizio di primo grado è stata disposta la sospensione del processo ai sensi dell’articolo 420-quater, comma 2, del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto e l’imputato non è stato ancora rintracciato, in luogo di disporre nuove ricerche ai sensi dell’articolo 420-quinquies del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto, il giudice provvede ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale come modificato dal presente decreto. In questo caso si applicano gli articoli 420-quinquies e 420-sexies del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto.
3. 3. Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell’articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto. 4. Nei procedimenti indicati al comma 1, continua ad applicarsi la disposizione dell’articolo 159, primo comma, numero 3-bis), del codice penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
5. 4 Nei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 che hanno ad oggetto
reati commessi dopo il 18 ottobre 2021, nel caso di sospensione del corso della
prescrizione ai sensi dell’articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice
penale, si applica la disposizione dell’ultimo comma di detto articolo, come
modificata dal presente decreto legislativo.
NON MODIFICATO
Art. 5-octies. – (Introduzione dell’articolo
89-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante
disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale)
Dopo l’articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022,
n. 150, è inserito il seguente: “Art. 89-bis. – (Disposizioni
transitorie in materia di udienza predibattimentale) – 1. Le disposizioni di
cui all’articolo 32, comma l, lettera d), relative all’udienza di comparizione
predibattimentale a seguito di – 8 – citazione diretta, si applicano nei
procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio è emesso in
data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto”.
1. La disposizione dell’articolo 32, comma 1, lettera a), del presente decreto, che comporta l’estensione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova a ulteriori reati, si applica anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Se sono già decorsi i termini di cui all’articolo 464-bis, comma 2, del codice di procedura penale, l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto non è fissata udienza, la richiesta è depositata in cancelleria, a pena di decadenza, entro il predetto termine.
3. Nel caso in cui sia stata disposta la sospensione del
procedimento con messa alla prova in forza dei commi precedenti, non si applica
l’articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale.
ART. 91 (Disposizioni
transitorie in materia di rimedi per l’esecuzione delle decisioni della
Corte europea dei diritti dell’uomo)
1. Quando, in data anteriore all’entrata in vigore del presente decreto, è divenuta definitiva la decisione con cui la Corte europea ha accertato una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dai Protocolli addizionali alla Convenzione, ovvero la Corte europea ha disposto, ai sensi dell’articolo 37 della Convenzione, la cancellazione dal ruolo del ricorso a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato, il termine indicato nell’articolo 628-bis, comma 2, del codice di procedura penale decorre dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per i reati commessi in data anteriore al 1° gennaio 2020,
la prescrizione riprende il suo corso in ogni caso in cui la Corte di
cassazione dispone la riapertura del processo ai sensi dell’articolo 628-bis,
comma 5, del codice di procedura penale.
NON MODIFICATO.
ART. 92 (Disposizioni transitorie in materia di giustizia
riparativa. Servizi esistenti)
1. La Conferenza locale per la giustizia riparativa, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati alla stessa data da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici.
2. La Conferenza valuta i soggetti di cui al comma 1 con
riferimento all’esperienza maturata almeno nell’ultimo quinquennio e il
curricolo degli operatori in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, verificando altresì la coerenza delle prestazioni erogate e
dei requisiti posseduti dagli operatori con quanto disposto dagli articoli 42,
64 e 93, e redige al termine un elenco da cui attingono gli enti locali per la
prima apertura dei centri di cui all’articolo 63.
Art. 5-novies. – (Modifica all’articolo 92 del
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in
materia di giustizia riparativa)
All’articolo 92 del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all’articolo
1, comma 1, lettera b), lettera h), numero 2), e lettera l), all’articolo 5,
comma 1, lettera e), numero 5), e lettera f), all’articolo 7, comma 1, lettera
c), all’articolo 13, comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera c),
numero 2), all’articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), all’articolo 22,
comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l), numero 2),
all’articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero 1),
all’articolo 25, comma 1, lettera d), all’articolo 28, comma 1, lettera b),
numero 1), lettera c), all’articolo 29, comma 1, lettera a), numero 4),
all’articolo 32, comma 1, lettera b), numero 1), lettera d), all’articolo 34,
comma 1, lettera g), numero 3), all’articolo 38, comma 1, lettera a), numero
2), e lettera c), all’articolo 41, comma 1, lettera c), all’articolo 72, comma
1, lettera a), all’articolo 78, comma l, lettera a), lettera b) e lettera c),
numero 2), all’articolo 83, comma 1, e all’articolo 84, comma 1, lettere a) e
b), si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell’esecuzione della
pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
ART. 93 (Disposizioni transitorie in materia di giustizia
riparativa. Inserimento nell’elenco dei mediatori)
1. Sono inseriti nell’elenco di cui all’articolo 60 coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) avere completato una formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di una esperienza almeno quinquennale, anche a titolo volontario e gratuito, acquisita nel decennio precedente presso soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri enti pubblici; b) avere completato una formazione teorica e pratica, seguita da tirocinio, nell’ambito della giustizia riparativa in materia penale, equivalente o superiore a quella prevista dal presente decreto; c) prestare servizio presso i servizi minorili della giustizia o gli uffici di esecuzione penale esterna, avere completato una adeguata formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di adeguata esperienza almeno quinquennale acquisita in materia nel decennio precedente.
2. L’inserimento nell’elenco, ai sensi del comma 1, è disposto a seguito della presentazione, a cura dell’interessato, di idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti e, nel caso di cui alla lettera b), previo superamento di una prova pratica valutativa, il cui onere finanziario è a carico dei partecipanti, come da successiva regolamentazione a mezzo di decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca.
3. Con il medesimo
decreto di cui al comma 2 sono stabilite altresì le modalità di svolgimento e
valutazione della prova di cui al comma 2, nonché di inserimento nell’elenco di
cui ai commi 1 e 2.
NON MODIFICATO.
Art. 5-decies (Introduzione dell’articolo 93-bis del
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni
transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento).
Dopo l’articolo 93 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente: “Art. 93-bis. – (Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento) –
1. La disposizione di cui
all’articolo 495, comma 4-ter, del codice di procedura penale, come introdotta
dal presente decreto, non si applica quando è chiesta la rinnovazione
dell’esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data
anteriore al 1° gennaio 2023”.
ART. 94 (Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni
e di giudizi di impugnazione)
1.
Le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 1,
lettera i), si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
2.
Le disposizioni degli articoli 34, comma 1,
lettere c), e), f), g), numeri 2), 3), 4), e h), 35, comma 1, lettera a), e 41,
comma 1, lettera ee), si applicano a decorrere dalla scadenza del termine
fissato dall’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.
Art. 5-undecies. (Modifica all’articolo 94 del
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di disciplina
transitoria per le videoregistrazioni) –
All’articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 150, le parole: “decorso un anno” sono sostituite dalle seguenti:
“decorsi sei mesi”.
Art. 5-duodecies. – (Modifica all’articolo 94
del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di disciplina
transitoria per i giudizi di impugnazione)
All’articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
150, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Per le impugnazioni proposte entro
il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all’articolo 23, commi 8, primo, secondo,terzo, quarto e quinto periodo, e 9,
nonché le disposizioni di cui all’articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso
il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all’atto di
impugnazione proposto per primo”.
ART. 95 (Disposizioni transitorie in materia di pene
sostitutive delle pene detentive brevi)
1.
Le norme previste dal Capo III della legge 24
novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti
penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in
vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a
quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di
cassazione all’entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza
di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24
novembre 1981, n. 689, al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666
del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della
sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le
norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di
procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con
rinvio provvede il giudice del rinvio. 2. Le sanzioni sostitutive della
semidetenzione e della libertà controllata, già applicate o in corso di
esecuzione al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, continuano
ad essere disciplinate dalle disposizioni previgenti. Tuttavia, i condannati
alla semidetenzione possono chiedere al magistrato di sorveglianza la
conversione nella semilibertà sostitutiva. 3. Sino all’entrata in vigore del
decreto ministeriale di cui all’articolo 56-bis, quarto comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del
Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5
aprile 2001, n. 80, e 8 giugno 2015, n. 88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
2 luglio 2015, n. 151.
NON MODIFICATO.
ART. 96 (Disposizioni transitorie in materia di
estinzione delle contravvenzioni in materia di alimenti)
1.
Le disposizioni dell’articolo 70 non si
applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto nei quali sia già stata esercitata l’azione penale.
2.
Nelle
more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 4, della
legge 30 aprile 1962, n. 283, si applicano, in quanto compatibili, i decreti
del Ministro 164 della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale 5 aprile 2001, n. 80, e 8 giugno 2015, n. 88, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale 2 luglio 2015, n. 151.
NON MODIFICATO.
ART. 97 (Disposizioni transitorie in materia di esecuzione
e conversione delle pene pecuniarie)
1. Salvo che
risultino più favorevoli al condannato, le disposizioni in materia di
conversione delle pene pecuniarie, previste dall’articolo 71 e dal Capo V della
legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificate dal presente decreto, si
applicano ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore.
2. Fermo
quanto previsto dal comma 1, ai reati commessi prima della data di entrata in vigore
del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di
conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie previste dal Capo V della legge
24 novembre 1981, n. 689, dall’articolo 660 del codice di procedura penale e da
ogni altra disposizione di legge, vigenti prima della data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. Le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, abrogate o modificate dal presente decreto, nonché le disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continuano ad
applicarsi in relazione alle pene pecuniarie irrogate per reati commessi prima
della sua entrata in vigore.
Art. 5-terdecies. – (Introduzione dell’articolo 97-bis
del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni
transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziale di
provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive)
Dopo l’articolo 97 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente: “Art. 97-bis. – (Disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziale di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive) –
1. Ai provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive e ai relativi provvedimenti di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 3, comma 1, lettera g), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto”.
2. Nel
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, le parole: “casellario
giudiziario”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “casellario
giudiziale”