La settima sezione della Corte di legitimità con la sentenza n. 45781, a fronte di un ricorso inammissibile e di un'impugnazione del concorrente nel reato che correttamente deduceva la prescrizione del reato ante pronuncia di appello, ha affermato che <<l'inammissibilità dell'impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora un diverso impugnante abbia proposto un valido atto di gravame, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione produce i suoi effetti anche con riferimento all'imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) ed indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dell'imputato validamente ricorrente, purché di natura non esclusivamente personale, sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente>>. sentenza al link