La Seconda Sezione penale ha affermato che, ai fini della determinazione della competenza per territorio, nel caso di associazioni di tipo mafioso delocalizzate, costituite al di fuori dei territori di origine delle “mafie storiche” e dotate di piena autonomia, deve aversi riguardo al luogo di ubicazione delle stesse, ove in esso siano state concretamente programmate, ideate e dirette le attività del sodalizio e ivi si sia manifestate l’operatività della struttura e, per l’effetto, si sia realizzata la messa in pericolo del bene protetto. (Fattispecie relativa a “locale” di ‘ndrangheta operante in Roma, la cui costituzione risultava “autorizzata” dall’organismo di vertice calabrese, denominato “provincia”).
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