07 dicembre 2022

La Corte precisa i requisiti della liberazione anticipata per i collaboratori di giustizia

Con la sentenza n. 43886/2022, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva denegato ad un collaboratore di giustizia la misura alternativa della liberazione condizionale ex art. 16-nonies I. n. 82 del 1991. Invero il Tribunale era addivenuto alla superiore determinazione esclusivamente sulla scorta del mancato risarcimento delle vittime dei reati ascritti al collaboratore. 

Tuttavia la Corte ha ritenuto che "ai fini della concessione della liberazione anticipata ad un collaboratore di giustizia, il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, pur non assumendo valenza ostativa all'accoglimento dell'istanza, stante la deroga alle disposizioni ordinarie contenuta all'art. 16-nonies della legge 15 gennaio 1991, n. 8, rileva, unitamente agli altri indici di valutazione - quali i rapporti con i familiari, il personale giudiziario e gli altri soggetti qualificati nonchè il proficuo svolgimento di attività di lavoro o di studio - ai fini del giudizio sul ravvedimento del condannato". 

(sentenza al link)

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