28 dicembre 2022

Tra il fine processo mai e l'improcedibilità si riparla di prescrizione.


La Camera dei deputati sta proseguendo l'esame del disegno di legge di conversione del d.l. 162 inerente anche l'entrata in vigore del d.l.vo 150/22 (c.d. Riforma Cartabia). Ieri sono stati proposti diversi emendamenti, oggi invece sono stati formulati svariati o.d.g.. Tra questi segnaliamo quello volto a impegnare il Governo a procedere ad un ripristino della prescrizione sostanziale in tutti i gradi di giudizio, riportandone per intero il testo.   

    <<La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca alcune disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo della legge delega n. 134 del 2021 ossia la cosiddetta «riforma Cartabia», recante la delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;

    gli articoli da 5-bis a 5-terdecies, inseriti nel corso dell'esame da parte dei Senato, sarebbero volti ad ovviare ad alcuni dubbi interpretativi di diritto intertemporale sorti con riguardo al decreto legislativo n. 150 del 2022, di riforma della giustizia penale (la cosiddetta riforma Cartabia), la cui entrata in vigore è stata rinviata al 30 dicembre 2022 proprio dall'articolo 6 del decreto-legge in conversione, sulla base di difficoltà organizzative che gli uffici giudiziari avrebbero potuto riscontrare nell'attuazione delle disposizioni immediatamente applicative del provvedimento;

    tra gli interventi contenuti nella predetta riforma Cartabia, figurano le disposizioni in materia di prescrizione, intese a rimediare alle criticità della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – la cosiddetta «Spazzacorrotti» – la quale aveva modificato l'articolo 159 del Codice penale, prevedendo che il decorso della prescrizione subisca una sospensione dopo la pronuncia della sentenza di primo grado;

    la riforma Cartabia, tuttavia, non ha modificato il principio di sospensione della prescrizione sostanziale dopo la sentenza di primo grado fissato dalla riforma Bonafede, configurando piuttosto un'ipotesi di improcedibilità in appello;

    infatti, pur dovendosi apprezzare la scelta di ovviare alle macroscopiche criticità derivanti dalla cosiddetta «Spazzacorrotti», non può non rilevarsi la necessità di ripristinare definitivamente la disciplina sulla prescrizione in un quadro di coerenza sistematica;

    l'allungamento dei tempi processuali non solo collide con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza che, al contrario, ne impongono una significativa riduzione, ma si pone altresì in aperto contrasto con i princìpi costituzionali di presunzione d'innocenza, funzione rieducativa della pena e ragionevole durata del processo,

impegna il Governo

a predisporre, con una rivisitazione organica, il ripristino della disciplina della prescrizione sostanziale in tutti i gradi di giudizio, rimuovendo le criticità attuali derivanti dalla legge 3 del 2019.
9/705/149. Enrico Costa, Richetti, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Marattin, Pastorella, Rosato, Ruffino, Sottanelli>>.

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