Le Sezioni Unite hanno affermato che:
- - la sentenza di condanna che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore generale a norma dell’art. 608 cod. proc. pen.;
- - la Corte di cassazione, ove rilevi l’illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l’annullamento senza rinvio ex art. 620, lett. l), cod. proc. pen.;
- - resta impregiudicato, in tali casi, il potere del pubblico ministero, una volta passata in giudicato la sentenza, di attivare, a norma degli artt. 662 cod. proc. pen. e 183 disp. att. cod. proc. pen., il procedimento di esecuzione, da tenersi nelle forme dell’art. 676 cod. proc. pen., non trovando applicazione l’art. 130 cod. proc. pen.