30 dicembre 2022

Pena accessoria – Omessa applicazione – Legittimazione ad impugnare del Procuratore della Repubblica e del Procuratore generale – Sussistenza – Omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata – Annullamento senza rinvio ex art. 620, lett. l), cod. proc. pen. – Potere del pubblico ministero di attivare il procedimento di esecuzione a seguito del passaggio in giudicato della sentenza – Sussistenza – Applicabilità del procedimento di correzione dell’errore materiale – Esclusione.

 


Le Sezioni Unite hanno affermato che:

  • - la sentenza di condanna che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore generale a norma dell’art. 608 cod. proc. pen.;
  • - la Corte di cassazione, ove rilevi l’illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l’annullamento senza rinvio ex art. 620, lett. l), cod. proc. pen.;
  • - resta impregiudicato, in tali casi, il potere del pubblico ministero, una volta passata in giudicato la sentenza, di attivare, a norma degli artt. 662 cod. proc. pen. e 183 disp. att. cod. proc. pen., il procedimento di esecuzione, da tenersi nelle forme dell’art. 676 cod. proc. pen., non trovando applicazione l’art. 130 cod. proc. pen.

Presidente: M. Cassano

Relatore: C. Zaza

Scarica la sentenza Cass. pen. Sez. Un., n. 47502/2022 al link 

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