Il 10.08. è stato pubblicato in G.U. il decreto legge secondo cui l'art. 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 si applica anche nei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-quaterdecies e 630 del codice penale, ovvero commessi con finalita' di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo.
La novella si applica anche nei procedimenti in corso (decreto al link)