Alleghiamo l'ordinanza (al link) del 2 febbraio 2023 del Tribunale di Trapani che segnaliamo per il particolare interesse di una questione attualissima: cosa avviene se la nomina sul portale viene rifiutata e l'avvocato non verifica, in assenza di un feedback del sistema, di verificare il rifiuto?
Come ciascuno coglie siamo alle basi del diritto di difesa, complicato dagli informatici del Ministero che ha "imposto" un sistema (il portale) inefficiente ed obsoleto.
La questione: dopo l'applicazione di misura cautelare - ma ancora in fase d'indagine -, la difesa deposita a mezzo portale telematico la nomina a difensore con annessa procura speciale al fine di accedere ai riti speciali (abbreviato o patteggiamento).
Nelle more, il P.M. assegnatario del procedimento, deposita presso la propria segreteria richiesta di giudizio immediato, che il Gip accoglie disponendo il chiesto rito.
Tutte le notifiche, però, vengono effettuate al difensore d'ufficio, poiché la nomina - inoltrata telematicamente sul portale - viene respinta dal sistema per mancanza/insufficienza dell'atto abilitante allegato.
All'udienza di celebrazione del rito immediato, il difensore deposita la ricevuta dell'avvenuto deposito della nomina, siccome generata dal sistema ai sensi dell'art. 7 n. 2 provvedimento del DGSIA: DOG07 del 05.2.21; chiede quindi di essere rimesso in termini ai fini della richiesta di rito alternativo; il Giudice si riserva.
La soluzione: all'udienza di prosecuzione il Tribunale rende l'ordinanza al link con la quale, rimette in termini la difesa ai fini della richiesta di rito alternativo.
Si legge in ordinanza che "il Difensore aveva ritenuto perfezionato il deposito con il semplice rilascio della ricevuta telematica; diversamente opinando, egli dovrebbe passare tutto il tempo a verificare l'esito della congerie di atti che deposita nei vari processi che tratta; emerge, pertanto, che vi è stato un avvenimento di caso fortuito che ha impedito il perfezionarsi della nomina, della quale il P.M. non ha avuto conoscenza, con consequenziale mancata notificazione degli atti processuali all'interessato".
Per l'effetto il Tribunale dispone la rimessione in termini richiesta dal difensore.
L'ordinanza sancisce quindi il principio che non può essere onere della Difesa la verifica di accettazione della nomina da parte dei sistemi ministeriali, distinguendo l'accettazione del deposito (che per il Tribunale è sufficiente sul versante della difesa), dall'accettazione della nomina.
Il principio, peraltro, è stato già affermato da alcune Procure (vedasi circolare divulgata dal Procuratore di Perugia - dott. R. Cantone, che ha stabilito l'onere di informazione a beneficio dei difensori in caso di respingimento della nomina, al link).