15 marzo 2023

Il deposito cartaceo dopo l'invio pec? NON E' DOVUTO

 

Ci siamo già occupati del tema in apposito post. In particolare avevamo dato conto di come la richiesta di copie cartacee dopo il deposito a mezzo pec non avesse alcun fondamento normativo, ma dovesse reputarsi a mero titolo di cortesia (post al link)

Di tale tesi troviamo conferma in un obiter contenuto in una sentenza di legittimità a mente della quale <<l'invio delle copie ulteriori ex art. 164 disp. att. cod. proc. pen., come richiesto dalla cancelleria appare essere un mero, formale, riferimento alla norma, da reputarsi superato dall'inoltro telematico dell'atto>>(sentenza al link).

Ci pare che ormai sia chiaro come vi siano argomenti logico giuridici per opporsi alla illegitima pretesa di qualche cancelliere di fornire le copie cartacee, altro ovviamente è il piano della richiesta per mera cortesia. 


Ultima pubblicazione

Dalla circonvenzione di incapace alla revisione generale dell'art. 649 c.p.: l'ord. n. 162/2026 della Corte Costituzionale (la Consulta solleva d'ufficio la questione sull'intero art. 649 c.p.)

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