15 marzo 2023

Il deposito cartaceo dopo l'invio pec? NON E' DOVUTO

 

Ci siamo già occupati del tema in apposito post. In particolare avevamo dato conto di come la richiesta di copie cartacee dopo il deposito a mezzo pec non avesse alcun fondamento normativo, ma dovesse reputarsi a mero titolo di cortesia (post al link)

Di tale tesi troviamo conferma in un obiter contenuto in una sentenza di legittimità a mente della quale <<l'invio delle copie ulteriori ex art. 164 disp. att. cod. proc. pen., come richiesto dalla cancelleria appare essere un mero, formale, riferimento alla norma, da reputarsi superato dall'inoltro telematico dell'atto>>(sentenza al link).

Ci pare che ormai sia chiaro come vi siano argomenti logico giuridici per opporsi alla illegitima pretesa di qualche cancelliere di fornire le copie cartacee, altro ovviamente è il piano della richiesta per mera cortesia. 


Ultima pubblicazione

Mandato d'arresto europeo: Consenso dello Stato di emissione ai fini del rifiuto della consegna e della presa in carico dell’esecuzione della pena

  Oggetto a) Esecutivo – Riconoscimento ed esecuzione della pena in Italia – Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 04/09...

I più letti di sempre