09 marzo 2023

PagoPa: per altra Direzione del medesimo ministero è obbligatorio anche nel penale. Chi ha ragione?

 

Abbiamo già dato conto di un provvedimento ministeriale del 21.02.2023 con cui il Direttore generale degli Affari interni del Ministero, rispondendo ad un quesito del Procuratore della Repubblica di Verona- che chiedeva di avere CERTEZZA se la nuova formulazione dell'art. 196 T.U. spese giustizia in tema di riscossione dei diritti di copia, riguardasse anche il procedimento penale- chiariva che la riscossione con la modalità pagoPa era obbligatoria per solo processo civile; diversamente il predetto metodo di pagamento era soltanto consentito per il processo penale, peraltro in attuazione di altra fonte normativa (art. 5 C.A.D. e d.l. 179/2012). Più esattamente il Direttore degli Affari interni affermava che <<a fronte di un così chiaro dettato normativo e tenuto conto della collocazione dell’art. 196 sopra richiamato all’interno del d.P.R. n. 115 del 2002, questa Direzione generale ritiene che la disposizione in esame sia riferita al processo civile>>(post al link).

Tuttavia il 06.03.2023 il Direttore generale per i Sistemi informativi automatizzati del medesimo Ministero rendeva una nota in cui affermava che <<ai sensi degli artt. 192 e 196 del Testo Unico Spese di Giustizia, così come da ultimo modificato dal D. Lgs 149/2022, i pagamenti del contributo unificato, del diritto di certificato, delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio  nel  processo  civile, nonché dei diritti di copia, sia nel procedimento civile sia nel procedimento penale, devono obbligatoriamente essere eseguiti online tramite la piattaforma di cui all’art 5 comma 2 del D. Lgs 82/2005 (c.d. piattaforma pagoPA)>>(nota del 06.03.2023) .

In sostanza il medesimo Ministero diramava in meno di due settimane due indicazioni opposte sulla modalità di riscossione dei diritti di copia nel processo penale. 

Ma al di là di ogni osservazione al riguardo, ci pare che il primo provvedimento colga nel segno.

L'art. 196 T.U. Spese giustizia è collocato nel

Capo II
intitolato "Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonchè delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile".

A seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs 149/2022 , l'art. 196 così recita:

1. Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (1)

(1) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

 

Ogni altra considerazione ci pare superflua.  

 

   

Ultima pubblicazione

Se e a quali condizioni sia abnorme il provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen.

  E' viziato da abnormità ed é, quindi, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice rigetti la richiesta di inci...

I più letti di sempre