Secondo il Tribunale di Venezia, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari personali, l'appello cautelare avverso un'ordinanza resa in epoca successiva all'entrata in vigore della Riforma Cartabia è inammissibile se non reca l'elezione o la dichiarazione di domicilio dell'appellante ai sensi dell'art. 581 comma 1 ter c.p.p.