14 marzo 2023

Remissione in termini per richiedere l'abbreviato Cartabia. Contrasti nella giurisprudenza di merito.

Il novellato art. 442 c.p.p. prevede che ove il condannato in sede di giudizio abbreviato non proponga impugnazione, la pena verrà ridotta di un sesto in executis.

Non è stato previsto alcun meccanismo di remissione in termini per chiedere nei processi in corso, celebrati con altro rito, il giudizio abbreviato, né tantomeno per il caso in cui la sentenza resa all'esito di un rito abbreviato sia stata già appellata. 

Ora, deve ritenersi <<acquisito nel nostro sistema giuridico il principio secondo cui il trattamento sanzionatorio, anche laddove collegato alla scelta del rito, finisce sempre con avere ricadute sostanziali ed è, dunque, soggetto alla complessiva disciplina di cui all'art. 2 c.p.>> (Cassazione penale sez. IV, ud. 13/02/2019, dep. 25/03/2019, n.12881), tant'è che allorquando lo sconto di pena in caso di condanna per le contravvenzioni venne innalzato dalla L.103/2017 da un terzo alla metà, il beneficio venne applicato anche ai giudizi in corso (nel caso giudicato con la sentenza testé citata il primo grado si era svolto antecedentemente alla L.103/2017, ma la Corte censurò la pronuncia di appello che non aveva applicato la nuova pena).

Questo ordine di considerazioni costituisce la premessa concettuale da cui muovono le pronunce che consentono la restituzione in termini per chiedere il giudizio abbreviato e quindi per poter godere del nuovo beneficio sanzionatorio, collegato alla mancata impugnazione dell'eventuale futura condanna (cfr. ordinanza Tribunale Perugia 18.01.2023, gd. S. Ciliberto, ordinanza al link, nonché Tribunale Latina 06.02.2023, gd. P. Romano, ordinanza al link).

Tuttavia, vi è una palese differenza tra le situazioni già vagliate dalla Corte di legittimità e quella odierna. Nelle prime si trattava soltanto di riconoscere la diminuzione di pena nella maggiore misura introdotta dal legislatore rispetto a chi avesse già scelto il rito speciale, oggi si pone il tema di restituire in termini l'interessato per richiedere il rito alternativo e quindi per poter godere, in caso di condanna non impugnata, dell'ulteriore beneficio. 

Ed invero, altri giudici, pur confermando i principi affermati da quello di Perugia, hanno richiamato la giurisprudenza  di legittimità secondo cui la natura sostanziale della diminuente premiale per il rito abbreviato, già predicata dalla CEDU nella sentenza in data 17 settembre 2009 (caso Scoppola c. Italia), non implica la trasformazione della natura processuale di tutta la restante normativa concernente i presupposti, i termini e le modalità di accesso al rito, aspetti rimessi alla scelta del legislatore nazionale e non immutati dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. ordinanza Trib. Milano del 26.01.23 pres. Guadagnino, e giurisprudenza ivi richiamata, ordinanza al link). 

Nondimeno in tale arresto vi è chi sottolinea la differenza tra una remissione in termini per la scelta del rito, da escludere, e la possibilità di rinunciare all'appello già proposto all'esito del giudizio abbreviato, da ammettere, <<perché in questo caso si realizza l'effettiva ratio della norma, ossia quella di risparmiare un ulteriore grado del processo concedendo il premio>> (cfr. ordinanza Trib. Vasto del 23.01.23, pres. Giangiacomo, ordinanza al link).

Successivamente all'emergere di tale arresto è stata depositata la sentenza del giudice perugino che ha puntualizzato come <<l'effetto sostanziale del principio di retroattività della lex mitior è destinato a prevalere sulle esigenze di ordine processuale connesse all'imposizione di un termine perentorio>> (cfr. sentenza Trib. Perugia n. 130/23, sentenza al link). Lo strumento per rendere effettiva tale prevalenza è quello della remissione in termini, come del resto già avvenuto allorchè la c.d. legge Carotti, pur concedendo la possibilità di richiedere il rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo, non aveva previsto un regime transitorio in favore di quanti non potessero più accedere al giudizio speciale. In quell'evenienza il legislatore intervenne per rimediare a tale lacuna, con norma che per il giudice umbro è però espressione di un principio generale.   

Temiamo che la disputa, dottissima, possa protrarsi a lungo. 


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