06 luglio 2023

❌MASSIMA ATTENZIONE❌: DAL 20 LUGLIO 2023 GLI ATTI SUL PORTALE. PUBBLICHIAMO IL DM 4 LUGLIO 2023❌

 




MASSIMA ATTENZIONE 

Ci siamo!

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale del 4 luglio 2023, in vigore dal 20 luglio 2023.

Dal 20 luglio 2023, gli atti indicati nel decreto, depositati dagli avvocati, dovranno essere inoltrati SOLO attraverso il portale del deposito atti penali. Solo le parti private potranno depositare cartaceamente (non è però possibile, ad esempio, per il ricorso per cassazione, che deve 'essere sottoscritto e depositato da un avvocato cassazionista).

Sono innumerevoli gli atti da depositare sul portale, tra i quali l'appello, il ricorso per cassazione etc.

Segnaliamo che il deposito sul portale impone che preventivamente l'avvocato sia stato abilitato ad "operare" sul fascicolo nel quale deposita e le cancellerie non hanno "allineato" i dati dei fascicoli esistenti.

Suggeriamo, stante i tempi di accettazione sul portale, di anticipare su tale piattaforma la nomina anche dei fascicoli per i quali cartaceamente è stata rilasciata e risulta in atti e di verificare l'accettazione ben prima del deposito delle impugnazioni. 

In difetto sarà precluso il deposito dell'impugnazione.

Qui trovate il DM navigabile

Qui trovate il DM pubblicato in GU


Di seguito il testo del DM

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

DECRETO 4 luglio 2023  

Portale deposito atti penali (PDP). (23A03877)  

(GU n.155 del 5-7-2023) 

 IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  

 Visto l'art. 87, comma 6-bis, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», il quale dispone «Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'art. 415-bis, comma 3 del codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'art. 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonche' della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 del codice di procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalita' stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro le ore ventiquattro del giorno di scadenza»;  

 Visto l'art. 87, comma 6-ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il quale dispone «Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali e' consentito il deposito telematico con le modalita' di cui al comma 6-bis»;  

 Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, recante il «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24»;  

 Decreta:  

 Art. 1 

 Oggetto  

 1. Negli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale, della Procura europea, della Procura generale presso la Corte di appello, del Giudice di pace, del Tribunale e della Corte di appello, esclusi gli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, del Tribunale per i minorenni, del Tribunale di sorveglianza e della Corte di cassazione, ed escluse le fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale, il deposito da parte dei difensori degli atti di seguito elencati, avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico ai sensi dell'art. 87, comma 6-ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e con le modalita' individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia:  

 1. Ricusazione del giudice (articoli 37 e 38 del codice di procedura penale);  

 2. Richiesta di rimessione del processo (art. 46 del codice di procedura penale);  

 3. Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero (art. 54-quater del codice di procedura penale);   4. Atto di costituzione di parte civile (articoli 76, 78 del codice di procedura penale);  

 5. Istanza di esclusione della parte civile (art. 80 del codice di procedura penale);  

 6. Istanza di citazione del responsabile civile (art. 83 del codice di procedura penale);  

 7. Atto di costituzione del responsabile civile (art. 84 del codice di procedura penale);  

 8. Atto di intervento del responsabile civile (art. 85 del codice di procedura penale);  

 9. Istanza di esclusione del responsabile civile (art. 86 del codice di procedura penale);  

 10. Atto di costituzione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 89 del codice di procedura penale);   11. Istanza di esclusione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 89 del codice di procedura penale);   12. Istanza di citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 89, comma 1 del codice di procedura penale);   13. Nomina difensore di fiducia (art. 96 del codice di procedura penale);  

 14. Nomina del sostituto del difensore (art. 102 del codice di procedura penale);  

 15. Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore (art. 107 del codice di procedura penale);  

 16. Istanza di rilascio copie, estratti e certificati (art. 116 del codice di procedura penale);  

 17. Memorie e richieste scritte (articoli 121, 367 del codice di procedura penale);  

 18. Procura speciale (art. 122 del codice di procedura penale);   19. Istanza di correzione di errore materiale (art. 130 del codice di procedura penale);  

 20. Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto (art. 162 del codice di procedura penale);  

 21. Comunicazione di mancata accettazione della domiciliazione (art. 162, comma 4-bis del codice di procedura penale);   22. Richiesta per la restituzione nel termine (art. 175 del codice di procedura penale);  

 23. Ricusazione del perito (art. 223 del codice di procedura penale);  

 24. Nomina del consulente tecnico di parte (articoli 225, 233 del codice di procedura penale);  

 25. Memorie del consulente tecnico (art. 233 del codice di procedura penale);  

 26. Richiesta di autorizzazione all'intervento del consulente di parte (art. 233, comma 1-bis del codice di procedura penale);   27. Opposizione al decreto di rigetto della richiesta di autorizzazione del consulente tecnico (art. 233, comma 1-bis del codice di procedura penale); 

 28. Opposizione al decreto di perquisizione del pubblico ministero (art. 252-bis, comma 1 del codice di procedura penale);   29. Richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo o probatorio (articoli 257, 322, 324 del codice di procedura penale);   30. Opposizione di segreto professionale o d'ufficio (art. 256, comma 1, 2 del codice di procedura penale);  

 31. Richiesta di restituzione di cose sequestrate (art. 262 del codice di procedura penale);  

 32. Opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta (art. 263, comma 5 del codice di procedura penale);  

 33. Istanza di esame degli atti e di ascolto delle registrazioni o di cognizione dei flussi di comunicazioni (art. 268, comma 6 del codice di procedura penale);  

 34. Richiesta di copia e trascrizione degli esiti delle intercettazioni (art. 268, comma 8 del codice di procedura penale);   35. Richiesta di distruzione delle intercettazioni (art. 269, comma 2 del codice di procedura penale);  

 36. Richiesta di modifica delle modalita' esecutive di misura cautelare (art. 279 del codice di procedura penale);   37. Richiesta di sostituzione, revoca o modifica di misura cautelare (art. 299 del codice di procedura penale);   38. Richiesta di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva (art. 309 del codice di procedura penale);   39. Appello avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali (art. 310 del codice di procedura penale);   40. Ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali (art. 311 del codice di procedura penale);   41. Domanda di riparazione per ingiusta detenzione (articoli 314, 315 del codice di procedura penale);  

 42. Richiesta di revoca del sequestro preventivo (art. 321, comma 3 del codice di procedura penale);  

 43. Appello avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo e decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero (art. 322-bis del codice di procedura penale);  

 44. Ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali (art. 325 del codice di procedura penale);   45. Denuncia da parte del privato cittadino (art. 333 del codice di procedura penale);  

 46. Richiesta di informazioni sull'iscrizione nel registro delle notizie di reato e sullo stato del procedimento (art. 335 del codice di procedura penale);  

 47. Richiesta di retrodatazione dell'iscrizione indagato nel registro delle notizie di reato (art. 335-quater del codice di procedura penale);  

 48. Notifica del deposito dell'istanza di retrodatazione dell'iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato (art. 335-quater, comma 6 del codice di procedura penale);   49. Memorie sulla richiesta di retrodatazione dell'iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato (art. 335-quater, comma 6 del codice di procedura penale);  

 50. Querela (art. 336 del codice di procedura penale);   51. Rinuncia alla querela (art. 339 del codice di procedura penale);  

 52. Remissione di querela (art. 340 del codice di procedura penale);  

 53. Accettazione della remissione di querela (art. 340 del codice di procedura penale);  

 54. Istanza di procedimento (art. 341 del codice di procedura penale);  

 55. Opposizione al decreto di convalida della perquisizione (art. 352, comma 4-bis del codice di procedura penale);  

 56. Richiesta di sequestro probatorio (art. 368 del codice di procedura penale);  

 57. Richiesta di incidente probatorio (art. 393 del codice di procedura penale);  

 58. Richiesta della persona offesa di promuovere incidente probatorio (art. 394 del codice di procedura penale);   59. Deduzioni sulla richiesta di incidente probatorio (art. 396

del codice di procedura penale);  

 60. Deduzioni sull'incidente probatorio (art. 396, comma 1 del codice di procedura penale);  

 61. Richiesta di autorizzazione alle indagini difensive presso persona detenuta (art. 391-bis, comma 7 del codice di procedura penale);  

 62. Memorie sulla richiesta di proroga delle indagini (art. 406, comma 3 del codice di procedura penale);  

 63. Dichiarazione della persona offesa della volonta' di essere informata circa la richiesta di archiviazione (art. 408, comma 2 del codice di procedura penale);  

 64. Opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 410 del codice di procedura penale);  

 65. Reclamo avverso il decreto o l'ordinanza di archiviazione (art. 410-bis, comma 3 del codice di procedura penale);   66. Memorie per il reclamo (art. 410-bis, comma 3 del codice di procedura penale);  

 67. Richiesta di avocazione al Procuratore generale (art. 413 del codice di procedura penale);  

 68. Istanza di copia delle intercettazioni indicate nell'elenco depositato dal difensore (art. 415-bis, comma 2-bis del codice di procedura penale);  

 69. Memorie, documenti e richieste dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis, comma 3 del codice di procedura penale);  

 70. Richiesta al giudice di ordinare l'assunzione delle determinazioni sull'azione penale a seguito del deposito degli atti di indagine (art. 415-ter, comma 3 del codice di procedura penale);   71. Richiesta al giudice di ordinare l'assunzione delle determinazioni sull'azione penale (art. 415-bis, comma 5-quater del codice di procedura penale);  

 72. Richiesta di acquisizione di prove non rinviabili (articoli 420-quinquies, 464-sexies, 467, 598-ter, comma 3, 721, comma 4 del codice di procedura penale);  

 73. Richiesta di giudizio abbreviato (articoli 438, 458, 519, 520, 554-ter, 558, comma 8 del codice di procedura penale);   74. Richiesta di applicazione della pena (articoli 444, 447, comma 1, 458-bis, 438, comma 5-bis, 519, 520, 554-ter, 558, comma 8 del codice di procedura penale);  

 75. Richiesta di giudizio immediato (articoli 453, comma 3, 419, comma 5 del codice di procedura penale);  

 76. Consenso alla richiesta di applicazione della pena (articoli 446, 447 del codice di procedura penale);  

 77. Richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilita' (art. 459, comma 1-bis e 1-ter del codice di procedura penale);  

 78. Opposizione al decreto penale di condanna (art. 461 del codice di procedura penale);  

 79. Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-bis del codice di procedura penale);   80. Programma di trattamento per la messa alla prova (art. 464-bis, comma 4 del codice di procedura penale);  

 81. Accettazione della proposta di messa alla prova (articoli 464-ter.1, comma 2 del codice di procedura penale);   82. Memorie della persona offesa sulla proposta di messa alla prova (articoli 464-ter.1, comma 3 del codice di procedura penale);   83. Istanza di anticipazione o differimento dell'udienza (art. 465 del codice di procedura penale);  

 84. Lista dei testimoni, periti o consulenti tecnici (articoli 468, 555 del codice di procedura penale);  

 85. Richiesta di proporre impugnazione (art. 572, comma 1 del codice di procedura penale);  

 86. Rinuncia all'opposizione al decreto penale di condanna (art. 589 del codice di procedura penale);  

 87. Rinuncia all'impugnazione (art. 589 del codice di procedura penale);  

 88. Appello (art. 593 del codice di procedura penale);   89. Appello incidentale (art. 595 del codice di procedura penale); 

 90. Richiesta di partecipazione all'udienza (art. 598-bis, comma 2 del codice di procedura penale);  

 91. Concordato in appello (art. 599-bis del codice di procedura penale);  

 92. Richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603 del codice di procedura penale);  

 93. Ricorso per cassazione avverso ordinanze pronunciate in primo grado e in grado di appello nei casi previsti da specifiche disposizioni del codice di procedura penale;  

 94. Ricorso per cassazione dell'imputato (art. 607 del codice di procedura penale);  

 95. Richiesta di rescissione del giudicato (art. 629-bis del codice di procedura penale);  

 96. Richiesta di revisione (art. 633 del codice di procedura penale);  

 97. Esercizio del diritto all'oblio (articoli 64-ter disp. att. del codice di procedura penale);  

 98. Domanda di oblazione (articoli 162, 162-bis del codice penale - 141 disp. att. del codice di procedura penale);  

 99. Istanza di ammissione a colloqui (art. 18 legge n. 354/1975);   100. Istanza di ammissione al gratuito patrocinio (art. 78 testo unico n. 115/2002);  

 101. Istanza di liquidazione dell'onorario (art. 82 testo unico n. 115/2002);  

 102. Ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca del gratuito patrocinio (art. 113 testo unico n. 115/2002);   103. Istanza di acquisizione dei tabulati (art. 132, comma 3 decreto legislativo n. 196/2003).  

 Art. 2  

 Entrata in vigore  

 1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  

 Roma, 4 luglio 2023  

 Il Ministro: Nordio 



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