Il Tribunale di Marsala (Giudice F. Guercio) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 I co. delle disposizioni transitorie del D.Lgs. n. 150/2022, in relazione agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione.
Al riguardo si rammenta che l'enunciato normativo elevato a sospetto dispone che le nuove disposizioni in tema di pene sostitutive si applichino, se più favorevoli, anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del decreto 150/22. La norma regola poi l'ipotesi in cui il procedimento penda, all'atto dell'entrata in vigore della Riforma, innanzi al giudice di Cassazione, prevedendo in tale evenienza che il condannato a pena non superiore ad anni 4 possa presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dall’ irrevocabilità della sentenza.
Nel caso di specie, anteriormente all'entrata in vigore del d.l.vo 150/22, la Corte di appello aveva letto il dispositivo di sentenza che confermava la pena inflitta dal Tribunale di Marsala e aveva procededuto al deposito della motivazione (peraltro in anticipo sul termine di giorni 90, indicato ex art. 545 c.p.p.). Di talchè, si appalesava una chiara (e verosimilmente involontaria, per come precisato dal Giudice di Marsala) lacuna normativa. Infatti l'interessato non poteva legittimamente proporre l'istanza di sostituzione pena né alla Corte di appello, innanzi cui il procedimento pendeva in senso soltanto formale (non essendo spirato né il termine di giorni 90, né quello per proporre impugnazione), e neppure al Giudice dell'esecuzione, posto che al momento dell'entrata in vigore della novella il giudizio non trovavasi innanzi alla Cassazione.
A fronte di tale "stallo", la difesa, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Marsala, presentava istanza di applicazione ‘‘in executivis’’ di una delle pene ex art. 20 c.p.., invitando, in udienza, la predetta Autorità Giudiziaria a sollevare questione di legittimità costituzionale.
Il Giudice, con ampia motivazione cui si rimanda, ha ritenuto <<di sollevare questione di legittimità costituzionale – per contrasto con gli articoli 3, 24 e 27 della Carta costituzionale – dell’articolo 95 delle disposizioni transitorie del D.Lgs. n. 150/2022 (rubricato «Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi»), nella parte in cui non consente di presentare al Giudice dell’esecuzione ex art. 666 c.p.p., entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui all’art. 20 bis c.p. ai condannati a pena detentiva non superiore a quattro anni nei confronti dei quali, al momento dell’entrata in vigore del succitato decreto, pendeva dinanzi alla Corte di appello il termine per il deposito della sentenza>>. (ordinanza al link)