Lo scorso 8 giugno è iniziato in Commissione Giustizia della Camera l'esame della proposta di legge Pittalis e altri (C. 893), abbinata alle proposte Costa e altri (C. 745) e Maschio e altri (C. 1036).
Tutte le proposte attengono al regime della prescrizione
e dell'improcedibilità dell'azione.
Abbiamo già dato conto della proposta a firma Costa e altri,
la più risalente nel tempo.
Nell'odierno post riportiamo quelli che ci paiono i
tratti salienti della proposta Pittalis.
Sin dalla presentazione il testo si caratterizza per un forte
scetticismo nei confronti della improcedibilità, la cui idea
nasce <<dall’equivoco che la prescrizione sostanziale sia funzionale a
garantire la ragionevole durata del processo>>. Piuttosto- ad avviso del proponente- le due
finalità effettive della prescrizione sostanziale sono <<da un lato,
la funzione rieducativa della pena, che sarebbe frustrata se la pena fosse
eseguita a troppa distanza dalla commissione del fatto, dall'altro, l'oblio che
il decorso del tempo determina sulla memoria del reato, riducendo
progressivamente l'interesse alla sua persecuzione>>.
Ciò posto, la proposta di legge <<intende
riportare l’istituto della prescrizione alla sua funzione e natura primigenie>>.
Coerentemente
a tali premesse vengono soppresse sia la norma sulla improcedibilità (344 bis
c.p.p.) che quella sulla cessazione del corso della prescrizione (161 bis
c.p.).
La sentenza (di condanna) e il decreto penale riacquistano efficacia interruttiva.
Si propone inoltre, una meritevole, per quanto iniziale, semplificazione dei termini massimi di prescrizione in conseguenza degli effetti degli atti interruttivi.(testo della proposta al link)