La Seconda Sezione penale ha affermato che, nel caso in cui risulti emesso dall’Autorità giudiziaria straniera, ai sensi del Regolamento UE 2018/1805, un provvedimento di “congelamento” che, in esito al riconoscimento del giudice italiano, sia stato eseguito nel territorio nazionale mediante sequestro per equivalente, la competenza a decidere sulla richiesta dall’indagato di sostituzione dei beni immobili vincolati con una somma di danaro non appartiene al giudice italiano, venendo in rilievo una questione riguardante non già la gestione dei beni sottoposti a “congelamento”, rimessa ex art. 28 del citato Regolamento alla disciplina della legge dello Stato di esecuzione, ma, piuttosto, il contenuto dell’originario provvedimento, incidente, in quanto tale, sulla sua efficacia.