Tra qualche giorno entrerà in vigore il D.M. del 04.07 con cui si prevede
che il deposito da parte dei difensori degli atti processuali penali
avvenga esclusivamente mediante il portale del processo
penale telematico.
Le disposizioni ministeriali risultano adottate in violazione
delle norme transitorie ex d.l. vo 150/22.
Al riguardo va rammentato che a mente del D.M. <<il deposito da parte dei
difensori degli atti …, avviene esclusivamente mediante il portale
del processo penale telematico ai sensi dell'art. 87, comma 6-ter,
del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150>>.
Tuttavia proprio il comma 6 ter dell’art. 87 d.l.vo cit. dispone che
<<con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia sono individuati
gli ulteriori atti per i quali e' consentito il deposito telematico
con le modalita' di cui al comma 6-bis>>.
Dunque la fonte primaria ha concesso a quella secondaria di individuare ulteriori atti, rispetto a quelli per cui il deposito telematico era già obbligatorio, per i quali avrebbe potuto consentirsi il deposito telematico al portale.
Non è conforme a legge l’obbligo di deposito telematico.
La conclusione testé prospettata è del resto coerente colla disposizione dell’art. 87 letta nel suo complesso.
Al riguardo deve ricordarsi che il sistema del processo telematico a regime sarà preceduto da un apposito regolamento ministeriale adottato previa interlocuzione, tra gli altri, con l’Avvocatura (“sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense”) e che individui <<le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalita' non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonche' i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione>> (cfr. art. 87 III co.).
Sino a 15 giorni dopo l’adozione di tale regolamento continueranno ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del decreto 150/22, tutta una serie di disposizioni che oggi sarebbero travolte dal D.M. (cfr. art. 87 IV co.)
Soltanto per fare qualche esempio si pensi all’art. 311 che consente il deposito in cancelleria del ricorso per cassazione in materia cautelare piuttosto che all’art. 461 in tema di opposizione al decreto penale di condanna, lì dove invece a mente del D.M. del 04.07.2023 le facoltà concesse da tali disposizioni sarebbero poste nel nulla (cfr. n. 40 e 78 dell’elenco del D.M.).
Al di là delle violazioni di legge, il D.M. sembra frutto di chiaro errore prospettico:
il potere consentito dal comma 6 ter dell’art. 87 è connesso ad una fase
di mera transizione verso il portale telematico, lì dove invece il decreto
pubblicato il 04 luglio è ispirato alla volontà di dar luogo ad una sistemazione
definitiva della materia.
In sintesi, si tratta di un provvedimento non conforme né alla lettera, né alla ratio della legislazione primaria, rispetto al quale ci si deve interrogare se non vi siano spazi di impugnazione per la lesione degli interessi violati.