Con sentenza del 14.06.2023, il Tribunale di Bari ha dichiarato estinto l'illecito, ascritto ex l. 231/01, a carico di una srl, per esito positivo della messa alla prova.
Al riguardo giova sottolineare che il Giudice circondariale aveva ammesso l'ente alla prova, ante la pronuncia del massimo consesso di legittimità che ha negato l'applicabilità della causa estintiva al sistema della responsabilità ex L. 231 (cfr. SS.UU. 14840/2023. Ce ne siamo occupati qui, al link).
Nonostante l'intervenuta sentenza, il Giudice circondariale ha pronunciato sentenza di estinzione dell'illecito, prendendo puntuale posizione sia riguardo alla portata della pronuncia delle Sezioni Unite sia riguardo agli argomenti spesi dal consesso di legittimità per negare l'applicabilità dell'istituto.
In sintesi nella sentenza di merito si è rilevato che l'oggetto del contrasto devoluto al consesso di legittimità non riguardava neppure preliminarmente o conseguenzialmente il tema della applicabilità della messa alla prova agli enti e quindi l'affermazione delle SS.UU. al riguardo non dispiega alcuna efficacia vincolante. A ciò peraltro va aggiunto che il destinatario del vincolo, ex art. 618 comma I bis, non è neppure il Giudice del merito.
In ogni caso, il Tribunale non ha aderito alle ragioni delle SS.UU., perché la messa alla prova non è soltanto sanzione penale, con conseguenti difficoltà a ricorrere all'analogia in bonam partem, ma è anche causa di estinzione dell'illecito e quindi suscettibile di applicazione analogica. Né a tale applicazione osta la natura di tertium genus del sistema "231", perché la condivisione di elementi del sistema penale e di quello amministrativo che caratterizza la disciplina della responsabilità degli enti non comporta alcuna incompatibilità con gli stessi. (sentenza al link)