La direzione generale degli affari interni del Ministero della Giustizia ha diramato una nota in cui si riporta quanto segue:
<<L’Amministrazione ritiene che relativamente agli atti indicati all’art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 2023, qualora non inclusi nell’elencazione di cui all’art. 87, comma 6-bis, del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, le modalità di deposito sono, alternativamente, le seguenti: a) mediante deposito nel portale del processo penale telematico (Portale deposito atti penali – PDP) individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia; b) mediante invio tramite posta elettronica certificata (PEC); c) con modalità cartacee>> (testo al link).
La presa di posizione ministeriale si è resa opportuna perché da più parti (in questo blog, la questione era stata posta dal collega Mattia Serpotta, post al link) si era colto un divieto legislativo, ex art. 87 d.l.vo 150/22, al ricorso alla pec, per tutti gli atti per i quali poteva farsi ricorso al deposito tramite portale.
Rimangono le perplessità: può una “circolare” interpretare norme di grado gerarchico superiore? Quale efficacia vincolante ha l’opinione (“l’Amministrazione ritiene”)? L’interpretazione autentica è cosa diversa …