Ieri sera il Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia ha diramato, ai Presidenti dei Tribunali e ai Procuratori della Repubblica, una circolare con cui tenta di rimediare alle incertezze applicative, sorte a seguito del DM 206 del 27.12.2024, in ordine alla sottoscrizione dei verbali di udienza e alle <<modalità di acquisizione di atti, memorie o comunque documenti prodotti dalle parti nel corso delle medesime udienze>> (Circolare al link).
Con specifico rigaurdo al secondo aspetto, il Ministero, ai fini della completezza del fascicolo informatico, invita alla seguente prassi:
al termine dell'udienza e comunque senza ritardo, si procederà al deposito telematico, previa scansione dell'originale analogico, salvo che non si tratti di documenti che per loro natura o specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica.
Chi deve procedere a tale adempimento?
La domanda potrebbe sembrare oziosa e tuttavia temiamo che si avanzi una ricostruzione secondo cui il deposito avviene telematicamente (111 bis c.p.p.) e quindi la parte interessata sarà onerata, ovviamente dopo l'ammissione in udienza del documento da parte del giudice, del superiore incombente.
Una tale interpretazione non ci parrebbe corretta.
In linea di principio se un documento è ammesso esso è acquisito al fascicolo ed esce quindi dalla disponibilità delle parti.
Inoltre, dalla lettura l'art. 111 ter comma 3 emerge chiaramente che la consegna di atto o di un documento in forma di documento analagico è un deposito, cui deve seguire la semplice conversione in documento informatico. Evidente che si tratti di adempimenti cui la parte è estranea.