La settima sezione, contrapponendosi ad un precedente indirizzo, ha ritenuto che all'assente di un giudizio cartolare vada accordato il maggior termine di ulteriori 15 gg per interporre ricorso.
Invero, nell'ordinanza si afferma che : <<la sentenza impugnata è stata pronunciata all'esito di procedimento cartolare, in data 9 ottobre 2023, rispetto alla quale il giudice ha assegnato un termine di quarantacinque giorni per il deposito della motivazione, che è stato rispettato, essendo intervenuto il deposito il 23 novembre 2023. Tenuto conto che il termine per l'impugnazione si computa dal giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza e che è pari a giorni quarantacinque, cui si aggiungono quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, tale termine è spirato il 22 gennaio 2024, mentre il ricorso è stato presentato il 28 febbraio 2024>> (provvedimento al link).
In questo blog avevamo dato conto del diverso orientamento tanto della seconda sezione (provvedimento seconda al link) che della stessa settima sezione (ordinanza al link).