La Corte di Cassazione ha affermato che <<non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale» (sentenza al link)
Sussiste tuttavia un diverso indirizzo, secondo cui tra i due istituti esiste <<assoluta antitesi, valorizzando la recidiva la speciale proclività a delinquere, espressa dalla reiterazione di reati consumati in piena autonomia rispetto a vicende pregresse ed elidendo la continuazione proprio la predetta autonomia, collegando ed unificando i diversi episodi criminosi» (Sez. 5, n. 5761 del 11/11/2010, Melfitano, Rv. 249255).