27 gennaio 2025

Spaccio di lieve entità (art. 73 V co.)- preclusione messa alla prova. Dopo quello di Padova, anche il Tribunale di Bologna solleva q.l.c.


In un precedente post avevamo dato conto della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Padova sul medesimo tema(nostro post al link), adesso, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, anche il GUP di Bologna ha sollevato q.l.c. del combinato disposto degli artt. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, 168 bis e 550 c.p.p., <<nella parte in cui quest'ultima (disposizione) non prevede alla lettera c) l'inserimento della fattispecie di cui all' art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 9 ottobre 1990>>.

In particolare, il giudice bolognese sospetta la violazione degli artt. 3 e 27 Cost., poichè, dopo l'inasprimento della pena prevista per il delitto de quo (da 4 a 5 anni), il rito speciale non è più consentito per lo spaccio di lieve entità, mentre, in forza del rimando operato dall'art. 168 bis c.p. alla disposizione di cui all'art. 550, comma 2, c.p.p.,  che include il delitto di cui all'art. 82 del dpr 309/1990 ("Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore"), la messa alla prova è consentita per tale reato. Posto che le due norme presidiano beni analoghi e che però le fattispecie previste dall'art. 82 del citato dpr costituiscono pratiche di maggiore allarme sociale, l'esclusione della messa alla prova per il delitto di cui all'art. 73 dpr citato provoca un'evidente disparità di trattamento. Per altro verso, il giudice a quo lamenta, anche, la violazione della finalità rieducativa della pena, vista la preclusione per l'interessanto a maturare il percorso riabilitativo e risocializzante consentito dalla messa alla prova (ordinanza al link).        

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