A seguito del DM 206 del 27.12.2024, ci siamo occupati più volte del processo telematico, concentrando la nostra attenzione su aspetti tecnici. Ciò è ovvio, poichè l'Avvocato è chiamato ogni giorno a confrontarsi con problemi pratici.
Ma tale doverosa analisi non deve distogliere la nostra attenzione da un punto fondamentale: il deposito telematico, peraltro disciplinato per lo più da fonti secondarie, non può alterare il modello processuale.
In altri termini, bisogna evitare che tale forma di deposito finisca per inverare quella cultura, già manifestatasi rispetto alle impugnazioni, che svuota di contenuto l'udienza.
In
questi primi giorni di applicazione e interpretazione del DM 206,
cogliamo segnali in tal senso. Così ad esempio in diversi circondari -
per come risulta anche da "Il Sole 24 ore" del 09.01. -
taluni giudici hanno denegato la possibilità di costituirsi parte
civile in udienza, talora rinviando al fine di consentire il deposito
telematico dell'atto. Analoghe
questioni sarebbero sorte, per quanto abbiamo appreso, anche rispetto
alle produzioni documentali o ad istanze varie (come quella di richiesta
di messa alla prova).
Su un punto vorremmo essere chiari: la lettura del codice di procedura penale non autorizza tali interpretazioni. Le norme di parte dinamica che fanno riferimento a depositi in udienza non sono state abrogate ed esse si pongono quali norme speciali rispetto all'art. 111 bis c.p.p.. Piuttosto, quelle disposizioni, quali l'art. 482 c.p.p., hanno suscitato dubbi se sia possibile provvedere al deposito di memorie fuori udienza (cfr. Cass. pen. sez.II 20.05.2008 n. 25525).
Le interpretazioni di altro segno ci pare attecchiscano su un humus fertile allo sviluppo di altro modello processuale, ma questo non è ancora avvenuto, nè può avvenire sulla scorta di una normazione secondaria come il DM del 27 dicembre.