15 gennaio 2025

Il potere di autentica del difensore mediante firma digitale - di Mattia Serpotta

 



Segnaliamo le due sentenze linkate più sotto, che rispondono a un dubbio di molti difensori: se sia possibile l’autentica mediante sottoscrizione digitale, invece di quella grafica, e ciò anche quando la firma dell’assistito non sia apposta in sua presenza. 


La necessità di autentica differita si pone, ad esempio, nei casi di procura speciale, ex art. 122 c.p.p., di delega al deposito della querela, ex art. 337 c.p.p., o di dichiarazione o elezione del domicilio, ex art. 162 c.p.p., quando l’atto è trasmesso dall’assistito al difensore con un mezzo telematico ‒ PEC, mail, WhatsApp ‒ e quindi in copia, oppure in originale tramite posta.


La prima sentenza è della VI Sezione penale, n. 42391 del 2024. La Cassazione ha precisato che:

‒ “la legge non prescrive né che la firma venga apposta in presenza del difensore (che può autenticarla perché la conosce e la riconosce o perché è aliunde certo della sua riferibilità), né che l’atto debba pervenire al difensore con determinate modalità, piuttosto che con altre che ne veicolino solo la copia”.

‒ è correttamente autenticata la procura speciale contenente la contestuale elezione di domicilio, laddove l’atto contenente la sottoscrizione dell’assistito sia firmato soltanto digitalmente. 

La sentenza cass. pen., sez. VI n. 42391/2024 la trovate qui. 



Aggiungiamo che lo stesso comma 2 bis dell’art. 122 c.p.p., oggi entrato certamente in vigore, prevede espressamente che il difensore possa autenticare la “copia informatica” della procura speciale mediante firma digitale.


La seconda sentenza è della Sezione IV, n. 44984 del 2024. La Cassazione ha precisato che: 

‒ il difensore nominato in querela e incaricato al deposito può attestare la veridicità della firma apposta dal querelante, ex art. 39 disp. att. cod. proc., anche mediante apposizione di firma digitale.


La sentenza cass. pen. sez. 4 n. 44984/2024 la trovate qui.



 

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