21 gennaio 2025

LA CEDU CI CONDANNA PER IL TRATTAMENTO DI UN DETENUTO CON DISTURBI PSICHIATRICI, MA LA CRISI é SISTEMICA


 

La Corte EDU ha condannato l'Italia per la violazione dell'art. 3 della Convenzione che proibisce la tortura e trattamenti inumani e degradanti. Nel caso di specie la condanna del nostro paese è scaturita dalla mancata prova di aver fornito adeguati trattamenti ad un detenuto affetto da una severa depressione con disturbo della personalità e che aveva tentato più volte, durante la detenzione, di suicidarsi (testo sentenza CEDU in inglese al link).    La Corte europera ha peraltro rilevato il significativo ritardo con cui si è proceduto all'osservazione psichiatrica del ricorrente, nonostante costui avesse già tentanto il suicidio, e il lungo periodo di tempo per valutare la sua domanda tesa ad ottenere la detenzione domiciliare. 

Poco tempo prima (sentenza Cramesteter vs. Italy, del 06.06.2024, application n. 19358/17) la Corte aveva rilevato come  violi il divieto di detenzione senza base legale (art. 5, comma 1, CEDU) il trattenimento di soggetto non imputabile, dichiarato socialmente pericoloso e destinatario di misura di sicurezza, prima in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) e poi una residenza per l’esecuzione di misure di sicurezza (REMS), laddove ecceda i limiti temporali previsti da una legge, ancorché questa entri in vigore dopo la pronunzia che ha disposto la misura di sicurezza. Nella medesima pronuncia si è rilevato come violi il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione (art. 5, comma 5, CEDU), la mancata riparazione per il caso di detenzione illegittima, dovuta al trattenimento di soggetto non imputabile, prima in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) e poi una residenza per l’esecuzione di misure di sicurezza (REMS) (documento Camera dei deputati al link).  

Al di là della pronunce della Corte EDU, va ricordato che nel 2022 la Corte costituzionale con la sentenza n. 22/2022 ha ammonito il legislatore sulla urgente necessità di una complessiva riforma di sistema  che assicuri un'adeguata base legislativa alla misura di sicurezza, rilevando peraltro, in sede istuttoria, gravi disfunzioni in termini di tempi  per i ricoveri nelle Residenze  (pronuncia Corte al link). Da quella pronuncia inoltre emergeva, in modo assai sorprendente, financo il disallineamento dei dati, in possesso rispettivamente del DAP e della  Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in ordine alle persone in lista d'attesa per il ricovero nelle REMS (par. 5.3 "Ritenuto in fatto").

A ormai tre anni di distanza, non ci risulta che sul piano legislativo qualcosa sia mutato, anzi l'Accordo Governo e Regioni del successivo novembre 2022 potrebbe avere perfino accentuato i rilievi del Giudice delle leggi (Accordo al link).


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