In un momento "complicato" per la confusione normativa e l'inefficienza informatica e del capitale umano nell'avvio delle novità telematiche, segnaliamo questa importante sentenza della Corte di Cassazione, sez. II penale, n. 47737/2024 al link.
La sentenza ricorda come quel che rileva è il momento nel quale l'atto è inserito da parte del difensore sul portale ed è stato rilasciata la ricevuta con il relativo numero identificativo.
Da tale momento il difensore non deve più preoccuparsi di "come" e "quando" gli uffici procederanno alla accettazione, essendo un problema organizzativo degli uffici stessi, che non può ridondare sul depositante.
Sul punto, prima di questo importante arresto, si era pronunciato il tribunale di Trapani con l'ordinanza che troverete al link (Il deposito della nomina sul portale: non è onere del difensore verificare l'accettazione! L'ordinanza del Tribunale di Trapani. Una soluzione intelligente, di buon senso e giuridicamente ineccepibile).
Il fatto: con riferimento ad un deposito sul portale AA.PP. <<la Corte di merito aveva erroneamente fatto riferimento al momento in cui il deposito era stato accettato dall'ufficio destinatario (il 1° marzo 2024), anziché a quello in cui era stato inviato alla Corte d'appello, ossia il 28/02/2024, ultimo giorno utile, per come risultava dall'estratto del Portale di deposito degli atti penali allegato al ricorso>>.
La sentenza: <<Il problema che si pone è se, ai fini della tempestività dell'impugnazione straordinaria, debba darsi rilievo al momento in cui l'atto, dopo essere stato correttamente inserito sul portale, per come anche attestato dal relativo numero di identificativo unico nazionale, è stato inviato alla Corte d'appello (il 28 febbraio 2024), ovvero al momento successivo del 10 marzo 2024 (di ben due giorni), in cui l'atto risulta essere stato accettato.
Al riguardo, l'art. 1 del decreto stabilisce che il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore ventiquattro del giorno di scadenza.
Si tratta di una disposizione volta a dare certezza giuridica alla ricezione dell'atto da parte del Portale e dell'ufficio giudiziario che ne risulterà destinatario, ma che non può ridondare a carico della parte impugnante allorché l'attestazione di deposito sia financo generata ben due giorni dopo quello dell'invio e, soprattutto, lo stesso Portale dia ufficiale contezza dell'avvenuto invio alle ore 21:52:02 del 28/02/2024, attestando, con ricevuta, «che l'atto è stato correttamente inviato ai sensi dell'art. 172, comma 6-bis, cod. proc. pen.».
Con l'occasione, la sentenza in commento ricorda che <<Secondo la Corte Edu è, infatti, necessaria una certa flessibilità da parte dei giudici nel valutare i requisiti formali del deposito dei ricorsi durante la fase di transizione dal procedimento cartaceo a quello telematico (Corte Edu, Prima Sezione, Patricolo e altri c. Italia, del 23 maggio 2024)>>.