07 gennaio 2025

Il GIP che ha respinto la richiesta di d.p. per incongruità della pena NON è incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di emissione di decreto penale

 

La Corte costituzionale ha ritenuto infondata una questione di costituzionalità dell'art. 34 c.p.p. rispetto al caso di un GIP che, dopo aver respinto una richiesta di decreto penale di condanna per non congruità della pena, veniva investito di una successiva richiesta di emissione del provvediemnto di condanna a pena modificata. Ad avviso dei Giudici delle leggi difetterebbe la "sede pregiudicata".

 Invero la Corte ha considerato che <<in seguito a una nuova richiesta del pubblico ministero che ... si limiti a modificare la pena nei confronti dello stesso imputato per la stessa imputazione sulla base dei medesimi elementi probatori, in adesione ai rilievi del GIP contenuti in un precedente decreto di rigetto, il medesimo GIP non sia più chiamato ad alcuna nuova valutazione né sull’esattezza della qualificazione giuridica, né sulla sufficienza degli elementi probatori, né – ancora – sulla insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

In questa ipotesi, in effetti, il GIP ha già necessariamente compiuto tali valutazioni allorché ha rigettato la richiesta del pubblico ministero non già per ragioni attinenti all’an della responsabilità dell’imputato o alla correttezza della qualificazione giuridica del reato a lui contestato, ma semplicemente in relazione alla determinazione della pena. Né vi sarebbe ragione, per il medesimo GIP, di procedere una seconda volta a tali valutazioni in seguito alla nuova richiesta del pubblico ministero, e tanto meno per pervenire a diverse soluzioni, trattandosi di prospettiva chiaramente non funzionale rispetto alle finalità di speditezza processuale proprie del procedimento speciale per decreto, in quanto atta a determinare un ripetuto e ingiustificato passaggio del procedimento tra GIP e PM, anteriormente alla stessa instaurazione del contraddittorio con l’imputato. L’unico compito decisorio che, a questo punto, residua al GIP attiene alla verifica se la nuova determinazione della sanzione risulti adeguata rispetto alla gravità di un fatto di reato, che è stato già compiutamente apprezzato e valutato nella precedente attività decisoria>> (ordinanza al link).

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