05 gennaio 2024

❗LA NUOVA DISCIPLINA DEL DEPOSITO DEGLI ATTI PENALI DOPO IL D.M. 29.12.2023 N. 217❗di Mattia Serpotta

 





Il Collega Mattia Serpotta, della Camera penale di Catania, sulle novità telematiche introdotte dalle ultime novelle legislative. 

Buona lettura

Qui, al link, il testo mi versione pdf.

A seguire in versione word editabile


LA NUOVA DISCIPLINA DEL DEPOSITO DEGLI ATTI PENALI 

DOPO IL D.M. 29.12.2023 N. 217


1. Premessa 

L’art. 87 del D. Lgs. 150 del 2022 prevedeva l’emanazione, entro il 31.12.23, di un Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, che doveva testualmente avere ad oggetto:

  1. le “regole tecniche” riguardanti il deposito con “modalità telematiche” degli atti del procedimento penale (comma 1);
  2. l’individuazione degli “uffici giudiziari e delle tipologie di atti” per cui possano essere adottate anche “modalità non telematiche” di deposito, nonché dei “termini di transizione” al “nuovo” regime di deposito (comma 3).

Il Decreto era dunque legittimato da una norma di rango primario anche a rinviare – individuando, come vedremo, “gli uffici e gli atti” interessati – il “nuovo regime di deposito” di cui all’art. 111 bis c.p.p. 

Tale norma è stata introdotta dalla c.d. Riforma Cartabia e prevede la “esclusività” della “modalità telematica”, salve le eccezioni di cui ai commi 3 e 4: 

1. In ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.

4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.


L’art. 111 bis c.p.p. è una di quelle norme della riforma non entrate da subito in vigore. 

I commi 4 e 5 dell’art. 87 del D. Lgs. 150 del 2022 rinviano infatti l’applicazione di alcune disposizioni del codice di rito, così come modificate o introdotte ex novo, fra cui appunto l’art. 111 bis c.p.p., al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, oppure al diverso termine di transizione al nuovo regime di deposito eventualmente previsto dal regolamento di cui al comma 3 “per gli uffici e gli atti ivi espressamente richiamati”. 

Come meglio si vedrà più avanti, l’art. 3 del D.M. 29.12.23 n. 217, pur con una discutibile e non sempre coerente tecnica di redazione normativa, ha quindi espressamente disciplinato:

  • ipotesi di deposito telematico esclusivo al portale, in vigore a partire dal 14.1.2024;
  • ipotesi di deposito telematico facoltativo, e quindi alternative alla modalità cartacea e alla PEC, con un regime di transizione in vigore dal 14.1.2024 fino al 31.12.24;
  • ipotesi di preclusione all’uso del portale, per le quali è logicamente necessaria la modalità di deposito cartacea o a mezzo PEC, in continuità normativa con le precedenti disposizioni e con un regime di transizione in vigore fino alle scadenze di cui al prossimo punto;
  • le scadenze temporali decorse le quali si passerà al regime di esclusività del deposito al portale in tutti i vari uffici giudiziari. 


2. L’abrogazione dei D.M. 4 luglio 2023 e 18 luglio 2023


L’art. 4 del D.M. 29.12.23 ha espressamente abrogato i Decreti del Ministero della giustizia del 4 luglio 2023 – cioè quello che aveva previsto l’obbligatorietà del deposito al portale dei meglio noti “103 atti” – e quello del 18 luglio 2023 che ne aveva poi sancito la facoltatività, in alternativa al modello cartaceo.

Ciò significa che l’individuazione degli atti, degli uffici giudiziari e delle modalità di deposito è oggi integralmente rimessa al D.M. 29.12.2023, salve alcune criticità interpretative in ordine all’eventuale sopravvivenza di alcune disposizioni degli art. 87 e 87 bis del D. Lgs. 150 del 2022, su cui si tornerà più avanti. 


3. La definizione di “modalità telematica” e di portale. 


L’art. 111 bis c.p.p. e tutte le altre norme introdotte dalla Riforma Cartabia non danno una definizione di “modalità telematica”, non individuano cioè quale sia il “mezzo” – portale o PEC – attraverso il quale avviene la trasmissione e il deposito del documento informatico.

Il D.M. 29.12.23 ha invece modificato il Regolamento n. 44 del 2011, introducendo l’art. 13 bis:


«Art. 13 bis (Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento penale).

 — 1. Nel procedimento penale, gli atti e i documenti in forma di documento informatico di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni attraverso la procedura prevista dal portale dei depositi telematici […] previa autenticazione del soggetto depositante, secondo le specifiche tecniche previste dall’articolo 34.

2. Gli atti e i documenti di cui al comma 1, si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta il deposito dell’atto o del documento presso l’ufficio giudiziario competente, senza l’intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti».


È stato poi introdotto l’art. 7 bis, con il quale si è data una definizione del portale dei depositi telematici:


 «Art. 7 -bis (Portale dei depositi telematici e delle notizie di reato). 

— 1. Il portale dei depositi telematici consente la trasmissione in via telematica da parte dei soggetti abilitati esterni degli atti e dei documenti del procedimento […].

3. L’accesso ai portali di cui ai commi 1 […] avviene a norma dell’articolo 64 del codice dell’amministrazione digitale e secondo le specifiche stabilite ai sensi dell’articolo 34». 


Sul piano della disciplina e delle definizioni, il Decreto individua dunque il portale come unico mezzo di trasmissione e deposito telematico degli atti del procedimento penale, salvo quanto si dirà più avanti in ordine all’uso delle PEC. 

 

4. I casi di deposito al portale obbligatorio


I commi 1, 2 e 8 dell’art. 3 del D.M. 29.12.23 individuano per “fase” e non più con una elencazione tassativa degli atti, i casi in cui, già a partire dal 14.1.24, il deposito dovrà avvenire con “le modalità telematiche di cui all’art. 111 bis c.p.p.”, dunque in modo “esclusivo” e obbligatorio: 

  1. atti della “fase delle indagini preliminari e dei procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale e di riapertura delle indagini di cui all’articolo 414 del codice di procedura penale”, con la sola esclusione degli atti dei “procedimenti relativi all’impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari”. Per quest’ultimi, il deposito al portale è invece facoltativo, potendosi altresì ricorrere al cartaceo e, con i dubbi interpretativi che meglio vedremo, alla PEC
  2. la nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’articolo 107 del codice di procedura penale, in qualsiasi fase processuale, purché destinata ai seguenti Uffici giudiziari:

– Corte di appello;

– Tribunale ordinario (compreso G.I.P. e G.U.P);

– Giudice di pace;

– Procura generale presso la Corte di Appello;

– Procura della Repubblica presso il Tribunale;

– Procura europea.


Solo rispetto a tale categoria di atti, stando al chiaro disposto di cui al comma 5 dell’art. 87 del D. Lgs. 150 del 2022, non essendo stato previsto “alcun termine di transizione” e di rinvio del deposito esclusivo con modalità telematica, l’art. 111 bis c.p.p. dovrebbe ritenersi applicabile a partire dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del D.M. (14.1.24) e, con esso, le deroghe di cui ai commi 3 e 4.

Ciò significa che per questi atti, il deposito con modalità non telematiche dovrebbe, il condizionale è d’obbligo, essere consentito in caso di “atti e documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica” e per gli “atti che le parti compiono personalmente”.


5. I casi di deposito al portale facoltativo


I commi 2 e 8 dell’art. 3 del D.M. 29.12.23 introducono una disciplina transitoria, dal 14.1.24 al 31.12.24, per la quale l’uso del portale è semplicemente facoltativo, quindi non esclusivo ma alternativo al cartaceo e, pur con le riserve che più avanti si vedranno, alla PEC. 

Il criterio di selezione non è ancora una volta l’elencazione degli atti, né la fase processuale, bensì l’ufficio di destinazione.

La regola generale è che si può depositare al portale qualsiasi atto – diverso da quelli visti al paragrafo 4 per cui l’uso del portale è obbligatorio – a condizione che sia destinato agli uffici giudiziari indicati al comma 2:  

– Corte di appello; 

– Tribunale ordinario (compreso G.I.P. e G.U.P); 

– Giudice di pace; 

– Procura generale presso la Corte di appello;

– Procura della Repubblica presso il tribunale; 

– Procura europea. 

Il deposito al portale è ancora possibile e non obbligatorio, come già visto nel paragrafo 4, anche per gli atti dei “procedimenti relativi all’impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari”.


6. I casi in cui non è consentito il deposito al portale


Il comma 3 individua i casi in cui il portale non è ancora utilizzabile:

a) se l’atto è destinato a uffici diversi da quelli indicati al comma 2 e quindi a:

– Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;

– Tribunale per i minorenni;

– Tribunale di sorveglianza (quindi anche il Magistrato di Sorveglianza);

– Corte di cassazione.

– Procura Generale presso la Corte di Cassazione;

b) per gli atti relativi alle fasi disciplinate dai libri X (esecuzione) e XI (rapporti giurisdizionali con le autorità straniere) del codice di procedura penale;

c) per gli atti che i riguardano i “procedimenti in materia di misure di prevenzione”.


Per gli atti per cui l’uso del portale non è ancora oggi consentito, l’unica via possibile sembra essere il deposito cartaceo, secondo le regole generali previste dal codice di rito, e la PEC, secondo la disciplina dell’art. 87 bis D. Lgs. 150 del 2022, limitatamente a questo punto, come si vedrà, da ritenersi ancora vigente. 


7. Deposito cartaceo


Come visto, il comma 8 prevede espressamente che il deposito cartaceo sia la modalità alternativa consentita in tutti i casi in cui l’uso del portale non è previsto come obbligatorio, ma facoltativo, oltre che nei casi in cui l’uso del portale non è ancora possibile. 





8. Deposito a mezzo PEC


Il comma 8 stabilisce che è consentito, “il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall’articolo 87 bis per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità

non telematiche”. Sono dunque gli stessi casi di cui al paragrafo 7. 

Sul punto, si tornerà più avanti. 

 

9. Problemi interpretativi e applicativi


9.1. Specifiche tecniche degli atti


L’art. 13 bis del Regolamento n. 44 del 2011 prevede che il deposito avvenga secondo le specifiche tecniche indicate dall’art. 34 dello stesso Regolamento.

Il comma 3 dell’art. 34 è stato modificato dal Decreto del 29.12.2023, nel senso che «Fino all’emanazione delle nuove specifiche tecniche, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le specifiche tecniche vigenti, già adottate dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.»

Per quanto riguarda il portale, dunque, devono ritenersi ancora vigenti le specifiche tecniche indicate da ultimo dal Provvedimento del D.G.S.I.A. dell’11.7. 2023.


9.2. Gli atti indicati dal comma 6 bis dell’art. 87 del D. Lgs. 150 del 2022


L’art. 87, comma 6 bis, stabilisce espressamente che la disciplina di deposito vi prevista per alcune categorie di atti – denuncia, querela, opposizione alla richiesta di archiviazione, etc. – cessi di avere efficacia secondo la scansione temporale sopra più volte menzionata: decorsi quindici giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui al comma 1 e 3 o, se previsto, alla scadenza del termine di transizione indicato da quest’ultimo per determinati “uffici o atti”.

Poiché per nessuno degli atti indicati dal comma 6 bis il D.M. 29.12.2023 ha stabilito un rinvio del regime di esclusività del deposito obbligatorio al portale, anzi espressamente ribadito dall’art. 3, rispetto a questi atti la disciplina dell’art. 87 cessa di avere efficacia a partire dal 14.1.2024.





9.2.1. La querela


A differenza di quanto previsto in precedenza, prima dal comma 6 bis dell’art. 87 e poi dal D.M. 4 luglio 2023, il D.M. 29.12.23 non fa più riferimento alla denuncia, alla querela e men che meno alla “relativa” procura speciale. 

A stretto rigore, la denuncia e la querela precedono l’avvio della “fase” delle indagini preliminari e quindi il deposito è ad essa estraneo. Se è corretta questa interpretazione, seguendo la regola generale, tali atti non rientrano tra quelli che devono essere obbligatoriamente depositati al portale, ma solo facoltativamente, e quindi in alternativa alla modalità cartacea, in quanto destinati alla Procura della Repubblica.

Considerando invece che la denuncia e la querela sono comunque collocati nel Libro V del codice di rito, relativo appunto alla fase delle “indagini preliminari”, e che certamente ne rappresentano l’atto di impulso, diventandone parte integrante, dovrebbe essere più corretta l’interpretazione per la quale, al di là della svista terminologica in cui è incorso il Decreto, essi sono “atti della fase” e quindi rientrano tra quelli che obbligatoriamente devono essere depositati al portale.

Seguendo entrambe le interpretazioni, il deposito della denuncia e della querela è in ogni caso sempre ammissibile al portale e ciò sia nell’ipotesi in cui il difensore sia nominato procuratore speciale, ex art. 122 e 336 c.p.p., sia nel caso in cui sia meramente delegato al deposito ex art. 337 c.p.p.


9.3. Gli atti indicati dal comma 6 ter dell’art. 87 del D. Lgs. 150 del 2022 e la preclusione all’utilizzo della PEC contenuta nel comma 6 quinquies dell’art. 87 e nell’art. 87 bis.


Il comma 6 ter dell’art. 87 prevede testualmente che, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, “sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6 bis”, cioè al portale. 

Il comma 6 quinquies prevede ancora che “per gli atti individuati ai sensi del comma 6 ter, l’invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge”.

L’art. 87 bis, nel disciplinare le modalità di deposito a mezzo PEC, ribadisce ancora una volta che ciò è consentito a condizione che si tratti di atti “diversi” da quelli individuati ai sensi del comma 6 ter dell’art. 87.

Dopo l’emanazione dei Decreti Ministeriali e la “circolare interpretativa” del luglio 2023, come noto, si era ritenuto che, stante quanto previsto chiaramente dagli art. 87 e 87 bis, norme di rango primario, la PEC non potesse essere utilizzata per tutti gli atti per i quali gli stessi Decreti ministeriali, norma di rango secondario, avevano previsto l’uso del portale.

Dopo l’abrogazione dei provvedimenti di luglio, il D.M. 29.12.23 ha però, nuovamente, selezionato – per fasi o per ufficio – gli atti destinati al portale. Ha poi previsto che la PEC sia utilizzabile nei casi in cui è consentito il deposito cartaceo, casi che però a loro volta si sovrappongono, salve alcune eccezioni, a quelli per i quali il deposito al portale è “consentito”, seppur non obbligatoriamente: questa è dunque testualmente la stessa ipotesi disciplinata dai commi 6 ter e quinquies dell’art. 87 e dall’art. 87 bis

È necessario quindi chiedersi se l’efficacia di tali ultime norme, soprattutto nella parte in cui precludono l’uso della PEC, sopravviva o meno all’emanazione del D.M. 29.12.2023.

Preliminarmente, deve osservarsi che l’art. 87 del D. Lgs. 150 del 2022 delinea in maniera chiara il contenuto che il Decreto ministeriale “delegato” avrebbe potuto e dovuto avere. 

Come già visto al paragrafo 1, lo stesso doveva infatti prevedere solo le “regole tecniche” del deposito telematico, gli “uffici giudiziari e le tipologie di atti” per cui possano essere adottate anche “modalità non telematiche” di deposito, nonché “i termini di transizione” al nuovo regime di deposito.

Stando alla lettera della norma, il Decreto non poteva quindi disciplinare i casi in cui è consentito l’uso della PEC, né ritenersi in tal senso “autorizzato” o “legittimato” da una norma di rango superiore.

Anche a ragionare diversamente, e interpretando il concetto di “regole tecniche” in via estensiva, cioè nel senso di comprendere anche l’individuazione del “mezzo” di trasmissione dell’atto, dunque la scelta tra il portale e la PEC, il D.M., con l’introduzione dell’art. 13 bis del D.M. 44 del 2011, ha chiaramente indicato il portale quale unico mezzo di deposito dell’atto del procedimento penale.

La vigenza dei commi 6 ter e quinquies dell’art. 87 poi, a differenza degli altri commi, non è testualmente ancorata all’emanazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, o al diverso termine di transizione ivi previsto, lasciandosi così chiaramente intendere che sopravvivano anche al D.M. 29.12.2023. 

Coerente con questa interpretazione è la circostanza che lo stesso art. 87 bis del D. Lgs. 150 del 2022, anche nella parte preclusiva all’uso della PEC, si applica testualmente “sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3” dell’art. 87 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati

Poiché per gli atti destinati in via facoltativa al portale il D.M. ha proprio previsto un termine di transizione fino al 31.12.2024, così rimandando il passaggio al “deposito telematico esclusivo”, rispetto a tale categoria anche l’art. 87 bis, al pari dei commi 6 ter e quinquies dell’art. 87, dovrebbe ritenersi a rigore vigente dopo il 14.1.24. 

Se è corretta tale interpretazione, l’uso della PEC è certamente consentito, ex art. 87 bis, soltanto nei casi in cui il deposito di un atto non può avvenire al portale, così come descritti al paragrafo 6, ma non in tutti gli altri casi indicati dal D.M. 29.12.2023 in cui l’atto è comunque destinato, obbligatoriamente o facoltativamente, al portale.

e

9.4. La lettura alternativa


Accedendo all’interpretazione opposta, la PEC potrà essere utilizzata, secondo la disciplina di cui all’art. 87 bis richiamata dall’art. 8 del D.M. 29.12.23, anche in tutti i casi in cui è possibile il deposito con modalità non telematiche, ivi comprese dunque le impugnazioni.

In quest’ultimo caso, rimane tuttavia il dubbio concreto che una norma regolamentare possa far “rivivere” anche le cause di inammissibilità espressamente previste dall’art. 87 bis, e ciò in deroga a quelle previste da una fonte di rango superiore, quale il codice di rito.


9.5 Il regime delle impugnazioni


Il regime transitorio delle impugnazioni dovrebbe essere il seguente:

– tutte le parti processuali possono depositare l’atto in forma di documento analogico (cioè in cartaceo) nella cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 582, primo comma, c.p.p. nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150; 

– i difensori possono, in via alternativa rispetto al deposito dell’atto in forma di documento analogico presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, avvalersi della possibilità di depositare l’atto di impugnazione a mezzo portale o, con le riserve già espresse, a mezzo PEC;

– per il deposito delle impugnazioni fuori sede, con la sola eccezione del decreto penale di condanna, per il quale c’è una norma espressa, rimane solo la possibilità del deposito al portale e, con le riserve già espresse, a mezzo PEC.

Va da ultimo aggiunto che, con Decreto legge del 30.12.2023, è stata prorogata la vigenza della disciplina emergenziale in tema di impugnazione, ex art. 94 del D. Lgs. 150 del 2022. 

Le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23 bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 si applicano alle impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024.


9.6. Il deposito in udienza


Per gli atti per i quali il portale è individuato come unica modalità di deposito va da sé che sia sempre consentito il deposito in udienza secondo le modalità ordinarie previste dal codice di procedura penale: si pensi, ad esempio, al deposito della nomina del difensore. 

Al di là delle deroghe di cui all’art. 111 bis c.p.p., laddove la norma fosse ritenuta per questi atti in vigore dal 14.1.24, lo dice testualmente anche l’art. 2 del provvedimento del DGSIA dell’11.7.2023, ancora vigente, laddove si ribadisce che “Il presente provvedimento contiene le disposizioni relative al deposito con modalità telematica, al di fuori del contesto dell’udienza”.


9.7 La “validazione dell’atto” depositato al portale


L’art. 13 bis del regolamento n. 44 del 2011, prevede testualmente che “gli atti e i documenti di cui al comma 1, si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta il deposito dell’atto o del documento presso l’ufficio giudiziario competente, senza l’intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti”.

Nel ribadire la regola per la quale il deposito si ha per effettuato nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione, e non nel diverso momento in cui lo stesso viene “accolto”, si introduce il principio per il quale non è ammissibile l’intervento dei funzionari di cancelleria ai fini della “validazione” del deposito, salvo che ricorrano non meglio specificate “anomalie bloccanti”.


10. Il regime di transizione delle esclusività


I restanti commi dell’art. 3 prevedono le scadenze temporali decorse le quali entrerà in vigore la disciplina del deposito telematico in via esclusiva, per come disciplinato dall’art. 111 bis c.p.p.

Vengono cioè individuate le date in cui, negli uffici giudiziari che seguono, il portale sarà l’unico strumento consentito:


a) dall’1.1.25, negli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale, della Procura europea e del tribunale;

b) dal 30.6.25, negli uffici della procura generale presso la corte di appello, della corte di appello, della Procura generale presso la Corte di cassazione e della Corte di cassazione; 

c) dall’1.1.26, negli uffici del Giudice di Pace, della Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, del tribunale per i minorenni e del tribunale di sorveglianza, ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale.


Avv. Mattia Serpotta

Foro di Catania

























SCHEMA RIEPILOGATIVO



Tutti gli atti della fase delle indagini preliminari, con la sola eccezione di quelli dei procedimenti relativi all’impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari


Dal 14.1.2024

PORTALE OBBLIGATORIO


Nomina, rinuncia o revoca del mandato, in qualsiasi fase processuale, purché destinata ai seguenti Uffici giudiziari:

– Corte di appello;

– Tribunale ordinario (compreso G.I.P. e G.U.P);

– Giudice di pace;

– Procura generale presso la Corte di Appello;

– Procura della Repubblica presso il Tribunale;

– Procura europea.




Dal 14.1.2024

PORTALE OBBLIGATORIO


Denuncia e querela, sia in caso di procura speciale ex art. 122 c.p.p., sia di delega al deposito.

Dal 14.1.2024

PORTALE OBBLIGATORIO


(portale facoltativo, in alternativa al cartaceo, se si ritiene che non rientrino tra gli atti della “fase” delle indagini preliminari)

Procedimenti relativi all’impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari.

Dal 14.1.2024 fino al 31.12.2024


PORTALE FACOLTATIVO

CARTACEO

PEC (con riserva)

 

Qualsiasi atto (comprese le impugnazioni) diverso da quelli per cui è obbligatorio il portale, purché destinato a:

– Corte di appello;

– Tribunale ordinario (compreso G.I.P. e G.U.P);

– Giudice di pace;

– Procura generale presso la Corte di Appello;

– Procura della Repubblica presso il Tribunale;

– Procura europea.


Dal 14.1.2024 fino al 31.12.2024


PORTALE FACOLTATIVO

CARTACEO

PEC (con riserva)

Atti destinati a:

– Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;

– Tribunale per i minorenni;

– Tribunale di sorveglianza (quindi anche il Magistrato di Sorveglianza);

– Corte di cassazione.

– Procura Generale presso la Corte di Cassazione.

Dal 14.1.2024 fino al 31.12.2024


CARTACEO

PEC 

Atti relativi alle fasi disciplinate dai libri X (esecuzione) e XI (rapporti giurisdizionali con le autorità straniere) del codice di procedura penale;


Dal 14.1.2024 fino al 31.12.2024


CARTACEO

PEC

Atti che i riguardano i procedimenti in materia di misure di prevenzione.

Dal 14.1.2024 fino al 31.12.2024


CARTACEO

PEC



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