Per la quinta sezione della Corte di legittimità Sentenza n. 36824 del 13/07/2023 Ud. - dep. 05/09/2023, Rv. 284913) non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative nel caso in cui il giudizio di appello abbia avuto come esito non la riforma dell'originaria sentenza di assoluzione, bensì la riqualificazione del fatto, per cui l'imputato era già stato condannato in primo grado, in un reato più grave.
Al riguardo i Supremi giudici hanno osservato che <<nessun precetto nazionale o sovranazionale impone che una decisione peggiorativa per l'imputato debba necessariamente passare attraverso una rinnovazione della istruzione, sol perché fondata su una diversa valutazione della prova dichiarativa. L'obbligo di rinnovazione non ha valore euristico e, enucleato a tutela di specifici diritti e interessi, non può essere esteso a tutti i casi di riforma in peius, sganciati dalla riforma di una pronuncia assolutoria>> (sentenza al link).