29 gennaio 2024

Non sussiste l'obbligo di rinnovazione per la riqualificazione in peius



Per la quinta sezione della Corte di legittimità  Sentenza n. 36824 del 13/07/2023 Ud. - dep. 05/09/2023, Rv. 284913) non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative nel caso in cui il giudizio di appello abbia avuto come esito non la riforma dell'originaria sentenza di assoluzione, bensì la riqualificazione del fatto, per cui l'imputato era già stato condannato in primo grado, in un reato più grave.

Al riguardo i Supremi giudici hanno osservato che <<nessun precetto nazionale o sovranazionale impone che una decisione peggiorativa per l'imputato debba necessariamente passare attraverso una rinnovazione della istruzione, sol perché fondata su una diversa valutazione della prova dichiarativa. L'obbligo di rinnovazione non ha valore euristico e, enucleato a tutela di specifici diritti e interessi, non può essere esteso a tutti i casi di riforma in peius, sganciati dalla riforma di una pronuncia assolutoria>> (sentenza al link).

Si tratta di questione non pacifica (Conformi: N. 28957 del 2017 Rv. 270109 - 01, N. 973 del 2019 Rv. 274571, N. 38823 del 2019 Rv. 277094, N. 5769 del 2020 Rv. 278210 , N. 54296 del 2017 Rv. 272088 Massime precedenti Difformi: N. 24478 del 2017 Rv. 269967, N. 29165 del 2017 Rv. 270280 -  N. 53601 del 2017 Rv. 271638, N. 14444 del 2023 Rv. 284579).
 

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