S’apre una breccia intorno alla odiosa regola che impone, a pena di inammissibilità l’elezione di domicilio per l’appello.
Secondo l’informazione provvisoria che pubblichiamo, la seconda sezione penale della corte di cassazione, ritiene che l’elezione di domicilio debba essere rilasciata dopo la sentenza solo nel caso di imputato processato in absentia.
<<La dichiarazione o l’elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello va rilasciata, ai sensi dell’articolo 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. dopo la pronuncia della sentenza impugnandola soltanto nel caso in cui, nel grado precedente, nei confronti dell’imputato si sia proceduto in absentia. >>.