22 gennaio 2024

Elezione di domicilio rilasciata dopo la sentenza impugnata? Solo se l’imputato era assente!

 


S’apre una breccia intorno alla odiosa regola che impone, a pena di inammissibilità l’elezione di domicilio per l’appello.

Secondo l’informazione provvisoria che pubblichiamo, la seconda sezione penale della corte di cassazione, ritiene che l’elezione di domicilio debba essere rilasciata dopo la sentenza solo nel caso di imputato processato in absentia.

<<La dichiarazione o l’elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello va rilasciata, ai sensi dell’articolo 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. dopo la pronuncia della sentenza impugnandola soltanto nel caso in cui, nel grado precedente, nei confronti dell’imputato si sia proceduto in absentia. >>.



Ultima pubblicazione

La Cassazione a Sezioni Unite: niente "cura" per l'impresa sana. Il controllo giudiziario volontario non è un antidoto all'interdittiva antimafia in assenza di reale infiltrazione. Depositata la sentenza 21077/2026 delle Sezioni Unite

  Abstract La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, affronta il contrasto giurisprudenziale relativo ai presupposti per l’ammissione al c.d....

I più letti di sempre