Rispetto ad un giudizio di appello, celebrato nel giorno in cui maturava la causa estintiva del reato, la Corte di Cassazione ha rilevato che correttamente non era stata dichiarata la prescrizione, perchè la stessa sarebbe venuta a scadenza solo alle ore ventiquattro di quello stesso giorno.
Al rigaurdo i giudici di legittimità hanno rilevato che <<il decorso del termine di prescrizione inizia, per i reati consumati, dal giorno in cui si è esaurita la condotta illecita e, quindi, il computo incomincia con le ore zero del giorno successivo a quello in cui si è manifestata compiutamente la previsione criminosa e termina alle ore ventiquattro del giorno finale calcolato secondo il calendario comune (cfr., Sez. 6, n. 4698 del 16/03/1998, Carpinteri, Rv. 211066; Sez. 3, n. 23259 del 29/04/2015, Richichi, Rv. 263650)>> (sentenza al link).