18 gennaio 2024

Delitti contro l’industria e il commercio – Frode nell’esercizio del commercio – Commercializzazione come olio “extra-vergine” di oliva di una miscela contenente anche olio “lampante” – Configurabilità del reato – Ragioni.

 



La Terza Sezione penale ha affermato che integra il delitto di frode nell’esercizio del commercio la commercializzazione come olio “extra-vergine” di oliva di una miscela contenente anche olio “lampante”, non potendo essere qualificato come “extravergine” un olio che non rispetti i requisiti analitici previsti dal Regolamento (CE) 2568/1991 e, in specie, rispetto al quale sia superato anche solo il valore limite di 20 mg/kg previsto per i perossidi dalla normativa comunitaria.

Ultima pubblicazione

Parte civile e interesse ad impugnare: la decisione del 26 giugno 2025 (info provvisoria) delle sezioni unite

  Ricorso R.G. n. 18402/2024 ud. 26/06/2025 - Ordinanza di rimessione: 4328/2025 Alle sezioni unite erano state rimesse le seguenti question...

I più letti di sempre