La Sesta Sezione penale, in tema di indagini preliminari, ha affermato che l’ordinanza di archiviazione per la particolare tenuità del fatto emessa, ai sensi dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell’indagato, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, che ne ha escluso l’iscrizione nel casellario giudiziario ove il relativo certificato sia richiesto da privati, dal datore di lavoro o sia destinato a pubbliche amministrazioni, è ricorribile per cassazione per violazione di legge ex art. 111, comma 7, Cost., a condizione che sia allegato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento.