La Quinta Sezione penale ha affermato che, in tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, la richiesta di discussione orale dell’appello, presentata ai sensi dell’art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, deve considerarsi tempestiva ove depositata nel periodo feriale, nel rispetto del termine di quindici giorni prima dell’udienza, con la conseguenza che, se il processo è definito con rito camerale non partecipato, si radica una nullità generale a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione
La sentenza cass. pen. sez. IV, n. 51191/2023 al link