Tra Natale e Capodanno, non sono mancati gli auguri governativi, tramite appositi provvedimenti, ai penalisti, in occasione della odierna festività entrano in vigore le disposizioni del d.l.vo 203 del 07.12.2023.
A mente dell'art. 4 di tale decreto vengono introdotti nuovi avvisi tra quelli previsti dall'art. 419 (che disciplina l'avviso dell'udienza preliminare), dall'art. 429 (che attiene al contenuto del decreto che dispone il giudizio), dall'art. 552 (che disciplina il contenuto del decreto di citazione a giudizio).
Dal combinato disposto dell'art. 419, commi 1 e 7, 429, commi 1 e 2, 552, commi 1 e 2, si ricava che i nuovi avvisi siano previsti a pena di nullità.
Giusta la previsione dell'art. 7 del d.l.vo, le nuove disposzioni non si applicano agli avvisi di fissazione dell'udienza preliminare e ai decreti già emessi.
Riportiamo infra il testo dell'art. 4 cit.
Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 419, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede»; b) all'articolo 429, comma 1, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con l'avvertimento all'imputato che potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede;»; c) all'articolo 552, comma 1, lettera d), dopo le parole «in assenza» sono aggiunte le seguenti: «e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede».