06 gennaio 2024

❌❌❌❌ Altri auguri dal Governo. Nuovi avvisi a pena di nullità ❌❌❌❌

 

Tra Natale e Capodanno, non sono mancati gli auguri governativi, tramite appositi provvedimenti, ai penalisti, in occasione della odierna festività  entrano in vigore le disposizioni del d.l.vo 203 del 07.12.2023.

A mente dell'art. 4 di tale decreto vengono introdotti nuovi avvisi tra quelli previsti dall'art. 419 (che disciplina l'avviso dell'udienza preliminare), dall'art. 429 (che attiene al contenuto del decreto che dispone il giudizio), dall'art. 552 (che disciplina il contenuto del decreto di citazione a giudizio).

Dal combinato disposto dell'art. 419, commi 1 e 7, 429, commi 1 e 2, 552, commi 1 e 2, si ricava che i nuovi avvisi siano previsti a pena di nullità. 

Giusta la previsione dell'art. 7 del d.l.vo, le nuove disposzioni non si applicano agli avvisi di fissazione dell'udienza preliminare e ai decreti già emessi.

 Riportiamo infra il testo dell'art. 4 cit.

Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 419, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le  condizioni,
le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla  legge  in
relazione al reato per cui si procede»; 
    b) all'articolo 429, comma 1, lettera f), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «con  l'avvertimento  all'imputato  che  potranno
essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni,  le  sanzioni  e  le
misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato
per cui si procede;»; 
    c) all'articolo 552, comma 1, lettera  d),  dopo  le  parole  «in
assenza» sono aggiunte le seguenti: «e potranno essere disposte,  ove
ne ricorrano le  condizioni,  le  sanzioni  e  le  misure,  anche  di
confisca, previste dalla legge in  relazione  al  reato  per  cui  si
procede».
   
 

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