Con ordinanza num. 47665, la Corte di cassazione ha ribadito che la disciplina di cui al primo comma dell'art. 545 bis c.p.p. non si applica al patteggiamento. Invero nella ordinanza si affermato che <<l'obbligo del giudice di dare avviso alle parti della possibilità
di convertirla (la pena) nelle sanzioni sostitutive, non si applica al procedimento che conduce alla
definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma dettata, per ragioni di
carattere testuale e sistematico, esclusivamente per il giudizio ordinario (Sez. 4, n. 32357 del
09/05/2023, Rv. 284925 - 01)>> (ordinanza al link)