A fronte di una richiesta di archiviazione, formulata sulla scorta del (presunto) approssimarsi della prescrizione, il GIP toscano ha rilevato che <<la valutazione da eseguirsi ad opera del Pubblico Ministero debba, per un verso, avere quale oggetto esclusivo gli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini preliminari ed essere, per altro verso, funzionale non più alla mera e semplice sostenibilità dell’accusa in giudizio, quanto piuttosto ad una declaratoria di penale responsabilità della persona indagata>>. A tale valutazione è dunque da ritenersi estraneo l'approssimarsi del termine estintivo del reato, peraltro nel caso di specie neppure sussistente (ordinanza al link)
Diversamente, poco tempo l'entrata in vigore della riofrma c.d. Cartabia, il GUP di Patti aveva rietnuto che ove il tempo residuo prima che maturi la prescrizione è inferiore alla durata media del giudizio di primo grado opererebbe la nuova causa di proscioglimento di cui all'art. 425 c.p.p. , poiché sarebbe ipotizzabile una ragionevole causa di proscioglimento.(sentenza al link)