04 giugno 2025

Circostanze – Mancata contestazione di un’aggravante – Restituzione degli atti al pubblico ministero – Possibilità – Esclusione – Ragioni – Riconoscimento dell’aggravante non contestata – Possibilità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Indicazione.



La Quarta Sezione penale ha affermato che il giudice, in assenza della contestazione di un’aggravante, non può restituire gli atti al pubblico ministero, in quanto è inapplicabile la disciplina codicistica relativa al fatto diverso, né può ritenere esistente la circostanza non contestata in base agli atti, atteso che ciò gli è precluso dal disposto dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., sicché deve limitarsi a pronunciare condanna per il fatto di reato non circostanziato, come di fatto contestato, dovendo essere considerata tamquam non esset un’aggravante non contestata all’imputato e quindi non oggetto di contraddittorio tra le parti.

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