21 giugno 2025

Impugnazioni cautelari – Riesame – Questione di legittimità costituzionale dell’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. per contrasto con l’art. 24, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede che il difensore dell’indagato o dell’imputato, munito di procura speciale, possa avanzare richiesta di differimento dell’udienza per esigenze difensiva – Manifesta infondatezza – Ragioni.

 




La Corte di legittimità, in tema di impugnazioni cautelari, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. per contrasto con l’art. 24, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede che il difensore dell’indagato o dell’imputato, munito di procura speciale, possa avanzare richiesta di differimento dell’udienza per documentare l’attuale stato di tossicodipendenza del proprio assistito, onde verificare la possibilità della sua sottoposizione a trattamento curativo presso una struttura del Servizio Sanitario Nazionale, posto che il procedimento di riesame delle ordinanze dispositive di misura coercitiva è connotato da ragioni di urgenza, incidendo la decisione sulla libertà personale, sicché la facoltà di chiedere il differimento dell’udienza, in presenza di giustificati motivi, è riconosciuta al solo indagato o imputato, unico soggetto che potrebbe essere leso dal protrarsi del procedimento incidentale.

SENTENZA n. 14834/2025 IN FASE DI OSCURAMENTO

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