09 giugno 2025

La sentenza delle Sezioni Unite sulla sospensione della prescrizione tra riforma Orlando e Bonafede



Riportiamo adesso con il commento che segue la sentenza delle sezioni unite.

 Qui la sentenza sezioni unite n. 20989/2025

Contesto del Caso

  • Imputato: Angelo Polichetti, accusato di porto ingiustificato di coltello (art. 4 L. 110/1975) a Bitonto il 17 agosto 2017.

  • Procedura:

    • Primo grado (Tribunale di Bari, 1/2/2021): Condanna a 4 mesi di arresto + 750€ ammenda.

    • Appello (Corte di Bari, 1/2/2024): Dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, ritenendo decaduta la sospensione dei termini introdotta dalla L. 103/2017.

  • Ricorso in Cassazione: Procuratore generale di Bari chiede l’annullamento, sostenendo l’applicabilità della sospensione per i reati 2017-2019.

Questione Giuridica Centrale

Se la disciplina della sospensione della prescrizione (art. 159 c.p., comma 2-4, introdotta dalla L. 103/2017) sia stata totalmente abrogata dalla L. 134/2021 o se sopravviva per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.


Evoluzione Normativa Analizzata

  1. L. 103/2017 ("Riforma Orlando"):

    • Sospensione prescrizione per max 1 anno e 6 mesi dopo sentenze di condanna di I/II grado.

    • Applicabile solo ai reati commessi dal 3/8/2017.

  2. L. 3/2019:

    • Modifica l’art. 159 c.p.: sospensione sine die dalla sentenza di I grado fino alla definitività.

    • Entrata in vigore differita al 1/1/2020 (solo per reati successivi).

  3. L. 134/2021:

    • Abroga i commi 2 e 4 dell’art. 159 c.p. (nella versione L. 3/2019).

    • Introduce:

      • Art. 161-bis c.p.: Cessazione definitiva prescrizione alla sentenza di I grado.

      • Art. 344-bis c.p.p.: Improcedibilità per superamento termini nei giudizi d’impugnazione (solo per reati commessi dal 1/1/2020).


Orientamenti Giurisprudenziali a Confronto

  • Tesi Minoritaria (abrogazione retroattiva):

    • La L. 134/2021 abroga in toto la sospensione della L. 103/2017 → si applica il regime più favorevole della L. 251/2005 (nessuna sospensione).

    • Fondamento: principio di retroattività della lex mitior (art. 2 c.p.).

  • Tesi Maggioritaria (vigenza limitata al periodo 2017-2019):

    • Le modifiche della L. 3/2019 e L. 134/2021 operano solo per reati commessi dal 1/1/2020.

    • La L. 103/2017 resta applicabile ai reati 2017-2019, essendo più favorevole (sospensione limitata vs. cessazione definitiva).


Principali Argomentazioni delle Sezioni Unite

  1. Natura Sostanziale della Prescrizione:

    • Estingue il reato (non l’azione penale), soggetta al principio di retroattività della legge più favorevole (art. 2 c.p.).

  2. Coesistenza di Regimi Temporali:

    • 2017-2019: L. 103/2017 (sospensione limitata a 1 anno e 6 mesi per grado).

    • Dal 2020: L. 134/2021 (cessazione a I grado + improcedibilità in appello).

  3. Abrogazione della L. 103/2017?:

    • NO: La L. 134/2021 ha abrogato solo la versione dell’art. 159 c.p. *modificata dalla L. 3/2019* (vigente dal 2020), non quella originaria del 2017.

  4. Ragionevolezza del Sistema:

    • La limitazione temporale della L. 134/2021 (solo reati 2020+) è giustificata da:

      • Esigenze organizzative degli uffici giudiziari.

      • Coordinamento con la riforma del 2019.

      • Tutela degli interessi delle parti (es. vittime).


Decisione Finale

  • Principio di Diritto Affermato:

    *"La disciplina della sospensione della prescrizione di cui alla L. 103/2017 si applica ai reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019. Per i reati dal 1/1/2020 si applica la L. 134/2021."*

  • Esito del Ricorso:

    • Inammissibile per sopravvenuta prescrizione (maturata dopo la sentenza d’appello, ma per effetto del regime L. 103/2017).

    • Confermata l’estinzione del reato, ma su basi giuridiche diverse da quelle della Corte di Bari.


Punti Chiave della Motivazione

  • Calcolo Prescrizione nel Caso Concreto:

    • Sospensione di 1 anno e 6 mesi decorrente dal termine di deposito motivazione sentenza I grado (1/2/2021).

    • Termine massimo: 5 anni (contravvenzione) + sospensione COVID (64 gg nel 2020).

    • Prescrizione maturata il 21 aprile 2024 (dopo la sentenza d’appello).

  • Rilevanza Sistematica:

    • Chiarificazione del quadro normativo frammentato, evitando "reviviscenze" di leggi precedenti.

    • Salvaguardia del favor rei attraverso una lettura coerente delle riforme.

Conclusione: La sentenza definisce un riparto temporale netto tra i regimi di prescrizione, respingendo la retroattività delle modifiche peggiorative e valorizzando la natura sostanziale dell’istituto.

Ultima pubblicazione

Principio di solidarietà nella confisca per equivalente. La CEDU condanna l'Italia e, forse, apre un nuovo fronte sui reati tributari

Dopo le Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, la CEDU è intervenuta sul tema della responsabilità solidale in materia di conf...

I più letti di sempre