12 giugno 2025

Concorso circostanze ad effetto speciale e recidiva, illegittimo l'art. 63 c.p.

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 63, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che «Quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all'art. 99, primo comma, cod. pen., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza piu' grave, ma il giudice puo' aumentarla». (sentenza al link)

Ultima pubblicazione

Il Giudice del riesame o dell'appello cautelare non può svolgere le funzioni di GUP sulla medesima res iudicanda

La Corte costituzionale ha dichiarato << l’illegittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 3 e 24, secondo comma, della ...

I più letti di sempre