La Corte di legittimità ha escluso la facoltà dell'imputato, anche se avvocato, di presentare personalmente la lista testi, rilevando che <<è inammissibile la lista testimoniale presentata personalmente dall'imputato in quanto, in difetto di un'espressa previsione di legge che la legittimi, l'autodifesa non è consentita nel processo penale: ne consegue che l'imputato rientra tra le parti legittimate alla presentazione della lista testimoniale, ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen., solo se assistito dal difensore» (Sez. 5, n. 49551 del 03/10/2016, Mucci, Rv. 268744). Con specifico riguardo dell'imputato che sia anche avvocato la Corte ha ricordato che, «nel processo penale, non è consentito all'imputato, che rivesta la qualità di avvocato, di esercitare l'autodifesa, difettando un'espressa previsione di legge che la legittimi» (Sez. 6, n. 46021 del 19/09/2018, Antonucci, Rv. 274281) (sentenza al link)
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Art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. d), n. 1, d.l. n. 116 del 2025 – Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi svolta in assenza della prescritta autorizzazione – Autonoma fattispecie delittuosa – Configurabilità.
La Terza Sezione penale ha affermato che, a seguito della novellazione dell’art. 256, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ad opera dell...
